Novità in materia di calcolo dei versamenti per i contributi cig: ecco cosa cambia dal 2016, in relazione ai dati 2015.
Entro il mese di gennaio le aziende sono tenute a verificare se hanno superato la soglia di 50 dipendenti nel 2015, allo scopo di individuare l’aliquota di relativa ai contributi Cig per il 2016. A dichiararlo è l’Inps nel recente messaggio n. 24/2016, indicando che l’eventuale variazione deve essere comunicata tramite cassetto online. Ma quali sono i limiti dimensionali previsti per le aziende italiane? E come cambia la contribuzione per i nuovi ammortizzatori?
Il messaggio n. 24/2016 da parte dell’Inps richiama espressamente la precedente circolare n. 197/2015, che ha a sua volta evidenziato il funzionamento del nuovo sistema di welfare dopo la riforma Jobs act. Sulla base di tale patrimonio normativo (e informativo) l’Inps ha poi suggerito il da farsi per quanto concerne il calcolo dei contributi Cig da versare.
Il primo step è naturalmente relativo al calcolo della forza lavoro aziendale, utile a fissare la misura della contribuzione, tenendo conto che la base di conteggio deve tenere in riferimento quanto accaduto nell’anno precedenti, in media, includendo tutti i dipendenti, compresi lavoratori a domicilio e apprendisti. Per quanto concerne il 2016, in riferimento al 2015, bisogna tenere altresì conto che per i mesi che vanno da gennaio ad agosto (ovvero, quelli antecedenti la riforma del mercato del lavoro), non si deve tenere in considerazione il numero degli apprendisti che, invece, devono essere pienamente considerati nella forza lavoro per i periodi da settembre a dicembre.
A questo punto, una volta che l’azienda ha individuato il numero medio utile per la contribuzione, dovrà verificare se sussistono i motivi per la comunicazione all’Inps, e conseguente variazione dell’aliquota di contribuzione. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto online Inps, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Requisito occupazionale Cigo” e utilizzando la seguente locuzione: “Comunico la media occupazionale aziendale ai fini della determinazione dell’aliquota Cigo”.
Si tenga ancora in considerazione che, come sancito tra le principali novità della riforma, la revisione ha esteso la cassa integrazione (e di conseguenza il relativo obbligo contributivo) agli apprendisti, ma solo a quelli con contratto “professionalizzante e alle seguenti condizioni: a) gli apprendisti di imprese che accedono solo alla Cigo, sono destinatari solo di Cigo; b) gli apprendisti di imprese che accedono sia a Cigo che Cigs, sono destinatari solo di Cigo; c) gli apprendisti di imprese che accedono solo alla Cigs, sono destinatari di Cigs unicamente nel caso in cui sia richiesta per «crisi aziendale»; d) quanto all’obbligazione contributiva, la misura è sempre quella del personale con qualifica di operaio”.
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