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Contributi previdenziali, Inps chiarisce quando prevale la Cassa sulla gestione separata

L’Inps chiarisce quando a prevalere è la cassa di previdenza, piuttosto che la sua gestione separata: ecco i contenuti della recente circolare.

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Con la circolare n. 72 dello scorso 10 aprile 2015, l’Inps ha chiarito un’importante questione: quella relativa al dubbio che i versamenti dei contributi previdenziali vadano indirizzati verso la Cassa di previdenza di categoria, piuttosto che alla gestione separata dell’Inps. Ma quali sono i criteri per poter discriminare l’una o l’altra scelta? Quando è corretto procedere al versamento previdenziale in Cassa, piuttosto che nella gestione separata dell’istituto?

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image by Denis Vrublevski

Ecco cosa ha stabilito l’Inps.

Nel suo approfondimento l’Istituto ha diramato una questione invero piuttosto delicata, effettuando una serie di verifiche incrociate con le dichiarazioni dei redditi, in relazione ai professionisti iscritti a Inarcassa, sui quali si era peraltro già espressa la Corte di Cassazione. Con la circolare, tuttavia, l’Inps decide di compiere un significativo passo in avanti, fornendo i nuovi criteri generali per poter individuare correttamente l’ente competente sulla contribuzione dei liberi professionisti che svolgono attività professionale di ingegnere o di architetto.

Contributi previdenziali, quando prevale la Gestione separata Inps

Nella sua circolare l’Inps spiega che prevale la gestione separata nel caso in cui i professionisti – per l’altra attività svolta, diversa da quella professionale – non debbano versare a Inarcassa. Pertanto, in ogni ipotesi per cui Inarcassa esclusa l’obbligo di iscrizione, e il versamento del contributo soggettivo relativo all’attività professionale, prevarrà la destinazione alla gestione separata.

Se quanto sopra è valido, ne deriva che in linea di massima i soggetti che esercitano per professione abituale (anche se non esclusiva) attività di lavoro autonomo, sono obbligati alla gestione separata Inps se l’esercizio dell’attività svolta non è subordinato all’iscrizione ad un apposito albo professionale, o ancora quando il reddito che viene prodotto non è assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso Inarcassa o la cassa di previdenza di categoria.

Contributi previdenziali, quando prevale Inarcassa

Introdotto quanto precede, giova ricordare che sono obbligati a iscriversi a Inarcassa gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professionale con carattere di continuità, essendo iscritti all’albo, titolari di partita Iva e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.

Sintetizzando e semplificando, i professionisti con reddito di lavoro autonomo e con rapporto di lavoro dipendente non possono essere assoggettati a contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.

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