Con la circolare n. 72 dello scorso 10 aprile 2015, l’Inps ha chiarito un’importante questione: quella relativa al dubbio che i versamenti dei contributi previdenziali vadano indirizzati verso la Cassa di previdenza di categoria, piuttosto che alla gestione separata dell’Inps. Ma quali sono i criteri per poter discriminare l’una o l’altra scelta? Quando รจ corretto procedere al versamento previdenziale in Cassa, piuttosto che nella gestione separata dell’istituto?

Ecco cosa ha stabilito l’Inps.
Nel suo approfondimento l’Istituto ha diramato una questione invero piuttosto delicata, effettuando una serie di verifiche incrociate con le dichiarazioni dei redditi, in relazione ai professionisti iscritti a Inarcassa, sui quali si era peraltro giร espressa la Corte di Cassazione. Con la circolare, tuttavia, l’Inps decide di compiere un significativo passo in avanti, fornendo i nuovi criteri generali per poter individuare correttamente l’ente competente sulla contribuzione dei liberi professionisti che svolgono attivitร professionale di ingegnere o di architetto.
Contributi previdenziali, quando prevale la Gestione separata Inps
Nella sua circolare l’Inps spiega che prevale la gestione separata nel caso in cui i professionisti – per l’altra attivitร svolta, diversa da quella professionale – non debbano versare a Inarcassa. Pertanto, in ogni ipotesi per cui Inarcassa esclusa l’obbligo di iscrizione, e il versamento del contributo soggettivo relativo all’attivitร professionale, prevarrร la destinazione alla gestione separata.
Se quanto sopra รจ valido, ne deriva che in linea di massima i soggetti che esercitano per professione abituale (anche se non esclusiva) attivitร di lavoro autonomo, sono obbligati alla gestione separata Inps se l’esercizio dell’attivitร svolta non รจ subordinato all’iscrizione ad un apposito albo professionale, o ancora quando il reddito che viene prodotto non รจ assoggettato alla contribuzione obbligatoria presso Inarcassa o la cassa di previdenza di categoria.
Contributi previdenziali, quando prevale Inarcassa
Introdotto quanto precede, giova ricordare che sono obbligati a iscriversi a Inarcassa gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professionale con carattere di continuitร , essendo iscritti all’albo, titolari di partita Iva e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attivitร esercitata.
Sintetizzando e semplificando, i professionisti con reddito di lavoro autonomo e con rapporto di lavoro dipendente non possono essere assoggettati a contribuzione soggettiva obbligatoria presso Inarcassa.
Giornalista e promotore finanziario abilitato, profondo conoscitore delle tematiche del lavoro. Si occupa in principali modo di legislazioni, normativa ed approfondimenti. Si muove a suo agio nelle tematiche giuridiche ed economiche.
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