La SCIA è la comunicazione che consente a ogni imprenditore di poter avviare, modificare o cessare una attività di natura produttiva, senza dover attendere i tempi e l'esecuzione delle opportune verifiche e degli idonei controlli preliminari da parte degli enti competenti. Una dichiarazione che rientra nell'orbita dell'insieme di interventi utili a semplificare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, e che sostituisce gli iter burocratici cui invece, in precedenza, era necessario sottostare. Con le innovazioni in materia, la presentazione della SCIA è in grado di produrre effetti immediati: in altri termini, l'impresa che presenterà il relativo modello, completo e correttamente compilato, potrà avviare immediatamente la propria attività.
Cerchiamo allora di vedere quali sono le caratteristiche di questa innovazione semplificativa, e in che modo trasmettere la SCIA alle autorità competenti.
Le novità incluse nella SCIA
Come abbiamo appena avuto modo di vedere, le procedure di avvio di una nuova attività nel settore del commercio e della somministrazione hanno subito un'improvvisa accelerata, contraddistinta dalle variazioni dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività, e con il passaggio dalla DIA alla SCIA.
La SCIA permetterà pertanto agli imprenditori di tagliare i tempi di attesa per l'esercizio di una nuova attività commerciale, con immediata comunicazione unica al registro delle imprese, che a sua volta la trasmetterà immediatamente allo sportello unico. A disciplinare le semplificazioni in materia è stato il d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 (su G.U. n. 202 del 30/09/2012 S.O. n. 177) che integra e corregge il d.lgs 26 marzo 2010 n. 59. Il provvedimento (d.lgs 59/2010) è a sua volta attuativo della direttiva 2006/123/CE, che interviene sugli ordinamenti al fine di agevolare l'accesso e l’esercizio delle attività di servizi, riducendo gli oneri burocratici e i requisiti per costituire nuove imprese nel proprio Stato o in un altro paese dell’Unione europea.
Successivamente a tali innesti normativi, il Ministero dello Sviluppo Economico è intervenuto con la circolare del 12 settembre 2012 n. 3656/C, fornendo alcune utili precisazioni sulle modalità applicative delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 147/2012.
Cerchiamo allora di comprenderne la natura, in particolare riferimento con l'avvio di una delle categorie di esercizio più diffuse: i bar e i ristoranti.
Le novità per gli esercizi della somministrazione di alimenti
Con l'avvento delle ultime novità in materia di SCIA, i poteri autonomi dei Comuni in materia di regolamentazione dell'avvio di bar e ristoranti vengono radicalmente ridimensionati. In altri termini, il Comune non potrà autorizzare preventivamente l'apertura di un bar e di un ristorante, poiché la stessa sarà richiesta esclusivamente se l'esercizio è ubicato in una zona tutelata per un “corretto sviluppo del settore” o in quanto “area di importanza artistica o ambientale”. Negli altri casi, invece, gli esercizi commerciali potranno essere naturalmente aperti con la semplce SCIA.
Ciò non toglie, ovviamente, che attenzione opportuna debba essere riposta nella verifica del possesso dei requisiti morali per l’apertura di un‘attività di somministrazione: viene infatti confermato che gli stessi requisiti debbano essere posseduti dal legale rappresentante in caso di società e nel caso di impresa individuale sia dal titolare che dalla persona preposta. Confermate anche le semplificazioni per lo svolgimento dell’attività di somministrazione in occasione di sagre e feste.
Il possesso dei requisiti professionali
Abbiamo pertanto visto che sia le imprese individuali che le società (o associazioni o organismi collettivi) devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.
Concretamente, risulta pertanto essere possibile l'iscrizione al registro delle imprese di persona titolare di impresa individuale e sprovvista dei requisiti professionali, ma in grado di nominare una persona preposta all'attività commerciale che invece sia in possesso dei requisiti richiesti.
Per quanto concerne, in particolare, l'esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare e ai prodotti ortofl orofrutticoli, carnei e ittici, la verifica per l'avvio dell'attività è rappresentata esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 6, del dlgs. 26 marzo 2010, n. 59, con conseguente esclusione della verifica dei requisiti professionali, che rimangono per i dettaglianti.
Se invece l'esercizio dell'attività consiste nelle vendite con incaricati a domicilio, la SCIA deve essere presentata al Comune con indicazione dei nomi degli incaricati – che dovranno essere in possesso dei requisiti morali – all'autorità di pubblica sicurezza della sede legale dell’impresa che rilascia agli interessati una tessera di riconoscimento.
Presentazione della SCIA
Cerchiamo infine di comprendere in che modo effettuare l'invio della SCIA. La dichiarazione va infatti trasmessa al SUAP (lo Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di appartenenza, esclusivamente attraverso la modalità telematica certificata (per tale motivo, è possibile farsi assistere da un professionista abilitato).
Trattandosi in tutto e per tutto di un'autocertificazione, il ricorso a un consulente può essere consigliato per verificare l'idonea compilazione di tutti i campi, mediante le linee guida fornite dagli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione di competenza.