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Esodati: domande nuova salvaguardia in scadenza il 16 giugno. 2° parte

Ieri abbiamo avuto modo di comprendere quali siano le fasce di lavoratori esodati interessati dalla nuova procedura di salvaguardia in corso, e per il quale sono previsti termini di riferimento per il prossimo 16 giugno. Compiamo oggi un passo in avanti in materia, cercando di comprendere quali siano i requisiti che tali lavoratori devono possedere, …

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Ieri abbiamo avuto modo di comprendere quali siano le fasce di lavoratori esodati interessati dalla nuova procedura di salvaguardia in corso, e per il quale sono previsti termini di riferimento per il prossimo 16 giugno. Compiamo oggi un passo in avanti in materia, cercando di comprendere quali siano i requisiti che tali lavoratori devono possedere, e in che modo sia possibile presentare efficacemente la propria istanza.

Requisiti. Per quanto attiene la nuova procedura di salvaguardia, i requisiti sono fondamentalmente due. Il primo fa riferimento al mancato svolgimento di attività riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo i termini di autorizzazione (a seconda delle categorie di appartenenza, tali termini variano tra il 4 dicembre 2011 e la generaica cessione del rapporto di lavoro, avvenuta in data successiva).

Il secondo fa invece riferimento al perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36mo mese successivo all’entrata in vigore del d.l. 201/2011, cioè il 6 gennaio 2015.

Il primo dei due requisiti, in ogni caso, non si applica ai 1.000 lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Stessa esenzione di applicazione del primo requisito per i 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Copertura e presentazione istanze. Per la nuova salvaguardia la l. 147/2013 ha previsto che i benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno in corso, 250 milioni di euro per il prossimo 2015, 197 milioni di euro per il 2016, 110 milioni di euro per il 2017, 83 milioni di euro per il 2018, 81 milioni di euro per il 2019 e 26 milioni di euro per il 2020.

Per presentare le istanze i soggetti interessati, a seconda della classe di appartenenza, devono presentare richiesta di accesso al beneficio della salvaguardia entro il 16 giugno 2014, all’INPS o alla Direzione Territoriale del Lavoro, utilizzando i moduli disponibili in tali uffici.

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