<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4575" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/esodati.jpg" style="width: 160px; height: 90px; margin: 3px; float: left;" width="1024" height="577" />C’è tempo fino al prossimo <strong>26 febbraio</strong> per presentare le <strong>domande per la quarta tranche di <a href="https://www.biancolavoro.it/news/1923-esodati-terzo-decreto-salvi-altri-10-000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lavoratori esodati</a></strong>, salvaguardati in seguito alla discussa <strong>Riforma delle pensioni varata dal governo Monti</strong> (e ideata dal ministro Fornero) con il d.l. 102/2013. La scadenza di febbraio riguarda circa 9 mila esodati, ed è disciplinata dalla circolare ministeriale 44/2013, contenente altresì i modelli di domanda e le istruzioni operative necessarie per l’invio regolare dell’istanza, da inoltrare alle competenti Direzioni territoriali del lavoro (sulla base della residenza del lavoratore).</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dei 9.000 salvaguardati in questione, <strong>6.500</strong> sono quelli la cui indicazione è stata ammessa dall’art. 11 del decreto, laddove specifica come possano rientrare in tale tranche i <strong>licenziati “unilateralmente”, il cui rapporto di lavoro è terminato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2011</strong>, ma non prima della data del 1 gennaio 2009. È inoltre necessario, affinchè la domanda possa essere ritenuta valida, che non abbiano conseguito reddito annuo superiore a 7.500 euro nel periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e che siano titolari dei requisiti anagrafici e contributivi che sulla base dei testi di legge pre – Riforma avrebbero consentito loro di maturare il diritto all’assegno di previdenza entro dicembre 2014.</span></span></span>
Ancora, rientrano nella presente tranche i 2.500 lavoratori che sono stati previsti solo in sede di conversione del decreto in legge, e che sono inerenti a coloro i quali nel 2011 erano in congedo o fruivano di permessi utili per l’assistenza di parenti disabili. Anche in questo caso è comunque necessario che i requisiti utili per la maturazione della pensione fossero conseguiti entro il mese di dicembre 2014.
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">La tutela introdotta dal d.l. 101/2013 si estende infine anche a <strong>tutti quei lavoratori che avevano i requisiti per poter accedere alla prima salvaguardia, ma ai quali la richiesta è stata rifiutata</strong>. Tra di essi figurano prevalentemente i dipendenti pubblici non statali che sono stati licenziati sulla base di leggi regionali, o ancora i lavoratori dipendenti che sono stati esonerati dal servizio con provvedimento che è arrivato dopo il 4 dicembre 2011, e la cui istanza era stata presentata prima. Per quanto attiene coloro che hanno comunque presentato la prima istanza, il decreto prevede che saranno le Commissioni delle Direzioni Territoriali del Lavoro a trasmettere all’Inps le stesse domande; per quanto concerne invece coloro che stanno presentando l’istanza per la prima volta, sarà necessario proporre una specifica domanda realizzata per i dipendenti di enti locali e per gli esonerati dopo il 4 dicembre 2011.</span></span></span>
Stabilito quanto sopra, cerchiamo dunque di comprendere in che modo presentare regolarmente la domanda. L’istanza può infatti essere trasmessa dal lavoratore o da soggetti abilitati all’indirizzo di posta elettronica certificata o alla casella di posta elettronica dedicata o, eventualmente, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno. Il modulo deve essere compilato in tutti i campi relativi al lavoratore, all’azienda o alla pubblica amministrazione presso cui lavorava, con specifica indicazione della tipologia in base alla quale si domanda il beneficio, e copia di un documento di identità in corso di validità.
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<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito internet del Ministero del lavoro (lavoro.gov.it).</span></span></span>