I contratti di solidarietà sono dei contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e i sindaca il cui scopo è quello di favorire l’occupazione. Tali contratti sono disciplinati dalla L. 863/1984 di conversione del D.L. 726/1984 che prevede due diverse tipologie: contratti di solidarietà difensivi diretti a evitare la riduzione del personale; contratti di solidarietà espansivi …
I contratti di solidarietà sono dei contratti collettivi stipulati tra datore di lavoro e i sindaca il cui scopo è quello di favorire l’occupazione.
Tali contratti sono disciplinati dalla L. 863/1984 di conversione del D.L. 726/1984 che prevede due diverse tipologie: contratti di solidarietà difensivi diretti a evitare la riduzione del personale; contratti di solidarietà espansivi finalizzati ad incrementare l’occupazione.
Entrambe le tipologie contrattuali utilizzano la riduzione dell’orario di lavoro a fini occupazionali, con la differenza che i contratti difensivi sono stipulati da imprese in crisi, mentre quelli espansivi non sono legati a una crisi aziendale di nessun genere, ma, seguono il principio di solidarietà tra lavoratori occupati e quelli disoccupati.
La durata del contratto di solidarietà non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro mesi. Superato il termine, le imprese possono chiedere una proroga di altre 24 mesi; decorso anche tale termine, può essere stipulato un nuovo contratto di solidarietà soltanto dopo che siano trascorsi 12 mesi.
La concessione del trattamento d’integrazione salariale è prevista in favore di operai, impiegati e quadri d’imprese industriali. In generale, tutti i dipendenti delle imprese che hanno diritto alla CIGS e che hanno stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati maggiormente rappresentativi.
Non può essere applicato invece ai lavoratori dei cantieri edili per fine lavoro, ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti, ai dirigenti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato (assunti per far fronte a esigenze di natura produttiva di carattere stagionale).
Contratti di solidarietà difensivi
I contratti di solidarietà difensivi prevedono una riduzione dell’orario di lavoro ripartendolo fra più lavoratori, allo scopo di evitare il licenziamento dei lavoratori in eccesso.
La misura del trattamento d’integrazione salariale è pari al 60% del trattamento perso in seguito alla riduzione di orario lavorativo.
Tali contratti rappresentano un sostegno nei confronti delle imprese e soprattutto dei lavoratori, per i quali la riduzione dell’orario di lavoro comporta una riduzione anche della retribuzione.
Lo Stato interviene concedendo ai lavoratori un trattamento d’integrazione salariale e ai datori di lavoro una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali.
La riduzione dell’orario lavorativo può essere ripartita nelle forme di riduzione dell’orario giornaliero, settimanale o mensile.
Contratti di solidarietà espansivi
I contratti di solidarietà espansivi prevedono la riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di consentire l’assunzione di nuovo personale e incrementare l’occupazione aziendale.
L’art 2 della Legge 726/1984 prevede nel caso di ricorso a contratti di solidarietà espansivi, degli incentivi in favore dei datori di lavoro, consistenti in un contributo per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposto, pari per i primi dodici mesi al 15% della retribuzione lorda prevista nei Contratti collettivi. Per quanto riguarda invece i successivi due anni, il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 5-10%.
Per assumere nuovi dipendenti, utilizzando la forma del contratto di solidarietà espansivo è indispensabile:
– stipulare un contratto collettivo aziendale con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale che preveda una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e un contestuale piano di assunzione di nuovo personale;
– le nuove assunzioni devono essere eseguite con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– l’azienda non deve aver proceduto, nei dodici mesi precedenti a una riduzione di personale;
– le assunzioni non devono determinare una riduzione del numero della manodopera femminile rispetto a quella maschile nell’unità produttiva interessata dalla riduzione di orario o, nel caso in cui i lavoratori maschi siano inferiori numericamente a una riduzione della percentuale maschile.
Per ottenere i benefici contributivi, il datore di lavoro deve presentare il contratto collettivo stipulato con i sindacati alla DPL (Direzione Provinciale del Lavoro) di competenza per territorio.
In un secondo momento la DPL controllerà la corrispondenza tra la riduzione dell’orario di lavoro e le nuove assunzioni la quale dopo essersi espressa favorevolmente darà la comunicazione all’INPS competente. Il contributo invece risulterà sospeso nel caso a seguito di controlli della DPL si riscontrino delle violazioni dei contratti collettivi stipulati.
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