La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le …
La disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è una particolare forma di prestazione Inps, che serve a tutelare i lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali comprensivi di quota di disoccupazione negli ultimi due anni, come previsto nella disoccupazione ordinaria, ma che nell’anno solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza per malattia, maternità ecc.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell’anno precedente e per un massimo di 180 giornate.
L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €, elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.857,48 €.
Requisiti
Per poter richiedere l’ indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti è necessaria l’iscrizione all’INPS da almeno due anni.
Il lavoratore deve aver lavorato almeno un giorno prima del biennio precedente a quello di domanda,tenendo presente che per l’INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad una settimana di contribuzione.
I lavoratori che da contratto abbiano effettuato una prestazione lavorativa per cinque giorni a settimana, dovranno contare in ogni caso sei giorni alla settimana; tenendo conto che la settimana, per l’INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo. Infine un ulteriore requisito riguarda l’ultimo rapporto di lavoro deve essere necessariamente cessato per fine contratto, licenziamento o dimissioni per giusta causa.
La domanda e il pagamento dell’indennità
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata all’Inps o presso gli Enti di patronato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it.
Per il modello bisogna rivolgersi direttamente al datore di lavoro, il quale provvederà a consegnare al lavoratore tale modello compilato e firmato.
Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiuti di consegnare tale modello, il lavoratore può presentare comunque domanda nei termini di legge,facendo presente per iscritto allo sportello tale situazione.
Il pagamento dell’indennità può essere riscosso in due modalità: allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale; oppure nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché il codice IBAN.
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