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Il contratto di lavoro in appalto

Sapevate che anche un contratto di lavoro si può appaltare? Come? Beh,  basta che ci sia un committente, ovvero un qualsiasi soggetto che incarichi un altro soggetto imprenditore, che sarà appunto l’appaltatore, di compiere un dato servizio o un’opera per denaro. L’appaltatore, ovvero l’imprenditore di turno dovrà, per compiere l’opera, organizzare i mezzi necessari e …

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Sapevate che anche un contratto di lavoro si può appaltare? Come? Beh,  basta che ci sia un committente, ovvero un qualsiasi soggetto che incarichi un altro soggetto imprenditore, che sarà appunto l’appaltatore, di compiere un dato servizio o un’opera per denaro. L’appaltatore, ovvero l’imprenditore di turno dovrà, per compiere l’opera, organizzare i mezzi necessari e dirigere il lavoratori suoi dipendenti senza interferenze da parte del committente assumendosi il rischio d’impresa.
Cos’è il rischio d’impresa? E’ la possibilità che l’imprenditore non riesca a coprire con il ricavo dei beni e servizi prodotti i costi generali quali retribuzione dei dipendenti, costi delle materie prime, costi dei macchinari, infortuni vari e così via, dovendo poi rispondere di questo davanti al committente. Ma cosa distingue un contratto di lavoro in appalto dalla somministrazione, che è un contratto molto simile? La differenza sta soprattutto nell’organizzazione dei mezzi fondamentali per il lavoro e l’assunzione dei rischi d’impresa.
Tra il committente e l’appaltatore va stipulata un’obbligazione solidale grazie alla quale i lavoratori che dipendono dall’appaltatore, quando il lavoro sarà finito, avranno la possibilità di rivolgersi al committente per riscuotere il compenso dovuto sotto forma di retribuzione e contributi qualora il datore di lavoro non li abbia pagati. Le obbligazioni solidali servono esattamente a questo, e sono caratterizzate dalla presenza di più persone obbligate al suo adempimento in quanto applicano il principio di solidarietà passiva e di più persone che ne possono pretendere l’adempimento esercitando il principio della solidarietà attiva.
Nel caso in cui subentri un nuovo appaltatore, la legge Biagi ha stabilito che questo non costituisce trasferimento d’azienda. Per il ricorso al contratto d’appalto di servizi c’è un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il DLs 10 settembre 2003/n.276 art29.

Per maggiori informazioni:

http://www.pmi.it/leggi-e-norme/articoli/612/il-contratto-di-appalto.html
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