Di mobilità abbiamo già parlato. Ma in cosa consiste invece la mobilità compensativa, detta anche di interscambio? Come e dove si può applicare? Innanzitutto cerchiamo di interpretare l’articolo della Legge in cui si parla di questo tipo di mobilità. L’Art 7 del D. p.c.m. del 05/08/1988 prevede la possibilità di uno scambio tra i dipendenti della pubblica amministrazionemobilità volontaria; i dipendenti, anche se provenienti da un settore diverso, se l’amministrazione è d’accordo, in possesso di profili professionali corrispondenti ( ad es. se sono entrambi funzionari, o addetti alla contabilità, ecc), possono scambiarsi le mansioni. La norma lascia spazio alla discrezionalità, ciò vuol dire che le amministrazioni di riferimento possono stabilire il tipo di mansione da affidare ai dipendenti che usufruiscono di questo interscambio.
L’amministrazione, in ogni caso, si riserva sempre il diritto di cambiare la mansione e lo scambio non avviene mai senza il suo nulla osta.
Questo tipo di mobilità, detta anche compensativa, è utile soprattutto per ottimizzare la perdita di un posto di lavoro nella p.a., infatti se viene a mancare un posto di lavoro, con questo sistema viene rimpiazzato da un altro dipendente che svolgerà quella mansione, quindi viene spesso preferito alla mobilità volontaria. La prassi da seguire, per chi volesse fare richiesta di mobilità compensativa è di prima di tutto cercare un altro dipendente che abbia una qualifica pari o simile alla nostra, ovvero svolga mansioni corrispondenti e che soprattutto questa risorsa sia d’accordo con lo scambio.
Dopo questa fase di accordo, occorre spedire entrambi allo stesso tempo una lettera all’ ufficio del personale delle amministrazioni coinvolte in questa pratica. Ad esempio, se vogliamo trasferirci nell’ufficio contabilità o comunicazione, dobbiamo riferirci al rispettivo ufficio del personale o chi ne fa le veci. Nella domanda è opportuno dichiarare che si è a conoscenza che anche l’altra persona richiede analogo trasferimento ed è anche utile inserire nella lettera i riferimenti agli articoli di legge e dei ccnl che regolano la materia. Importante è sapere che il CCNL di comparto non subisce alcuna variazione. Poi, per conoscenza, la lettera va spedita in copia anche al proprio ente di appartenenza, dopo di che si verrà chiamati a sostenere un colloquio, che può eventualmente anche non andare a buon fine, quindi cercare di essere motivati e di fare una buona impressione.
Se tutto andrà bene l’ente cui si richiede il trasferimento scriverà all’ente di appartenenza per avere il permesso o nulla osta al nostro trasferimento. Quando c’è l’interscambio è difficile che il nulla osta venga negato. Ma qual è la differenza con la mobilità volontaria? L differenza principale sta nel fatto che il trasferimento avviene nel caso di pari qualifica e non di pari profilo professionale, quindi anche per il CCNl ci sono diverse lacune compensative, dal momento che le interpretazioni possono essere diverse. Infatti il personale non viene più classificato in qualifiche funzionali ma per area o categoria e livello retributivo e quindi la mobilità viene concessa per coprire ruoli relativi alla stessa area. In ogni caso, l’ultima parola spetta sempre all’amministrazione che si riserva il diritto di negare o concede lo spostamento. Invece, nel caso di mobilità compensativa o di interscambio ci sono molte più possibilità che questa vada a buon fine.
Ecco un fac- simile della domanda di interscambio:
Informazioni utili sulla mobilità compensativa:
http://www.comuni.it/servizi/mobilita/index.php
La normativa relativa:
http://www.comuni.it/servizi/mobilita/regole.php
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