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Il nuovo contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione per il settore del commercio

Con il rinnovo del CCNL sindacati e Confcommercio annunciano l’introduzione transitoria di una nuova forma contrattuale a tempo determinato volta a favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati.

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Dopo lunghe trattative tra Confcommercio e i sindacati, lo scorso 30 marzo è stato rinnovato il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, con il quale è stato introdotto, in via sperimentale, il nuovo “contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione”. Non dissimile dal vecchio contratto di inserimento, cancellato dalla legge Fornero (legge n. 92/2012), questa nuova tipologia contrattuale sarà sperimentata e monitorata nei prossimi due anni.

image by Lichtmeister

Vediamo a chi è destinata, le novità e i principali vantaggi e non.

I destinatari del contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

Potranno essere assunti con il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione, per una sola volta, i lavoratori privi di un impiego retribuito da almeno sei mesi e coloro che, sempre nell’arco dei sei mesi precedenti, abbiano percepito un reddito derivante da lavoro autonomo non superiore ai 4800 euro (soglia limite al di sopra della quale si è soggetti ad imposizione fiscale). È destinato inoltre a coloro che, assunti con l’apprendistato, non siano stati confermati con un contratto a tempo indeterminato al termine del periodo formativo. È evidente che, in quest’ultimo caso, il precedente datore di lavoro non potrà assumere l’ex apprendista con il contratto di sostegno all’occupazione.

Infine potranno essere assunti con la nuova forma contrattuale coloro che non possono più usufruire di misure a sostegno del reddito (Cassa Integrazione, nuova NASpI, ovvero Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, indennità per i collaboratori e nuovo assegno di disoccupazione).

Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione

Il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione, secondo la previsione dell’art. 69 bis del CCNL, potrà durare al massimo dodici mesi. Durante i primi sei, l’inquadramento e la retribuzione saranno di due livelli inferiori rispetto a quelli previsti per la qualifica inserita nel contratto di assunzione. Di un livello inferiore per i successivi sei mesi e anche per i primi 24 mesi dell’eventuale contratto a tempo indeterminato sottoscritto al termine di quello a tempo determinato.

Anche i lavoratori assunti con il nuovo contratto dovranno effettuare una formazione obbligatoria di 16 ore, all’interno della quale dovrà essere inclusa la parte relativa alla prevenzione antinfortunistica.

Come si legge nel CCNL, il contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione è stato adottato “al fine di favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati”. E proprio per perseguire questo obiettivo, non c’è un limite numerico ai lavoratori che si potranno assumere con questa tipologia contrattuale, al contrario di quanto previsto dagli art. 63 e 66 del CCNL per il personale a tempo determinato e quello assunto attraverso contratti di somministrazione.

La possibilità di svincolo dal rispetto dalle percentuali, oltre (e soprattutto) al minor costo della forza lavoro, rappresentano un’opportunità e un incentivo per la parte datoriale. Ma la nuova forma contrattuale inserita dall’art. 69 bis nel CCNL costituisce senz’altro un’ulteriore chance anche per disoccupati e inoccupati.

Anche se, da quest’ultima prospettiva, si è costretti a evidenziare come la minor retribuzione rispetto a quella ordinaria per la medesima qualifica, che può protrarsi per tre anni (in caso di evoluzione nell’indeterminato) e anche fino a sei per gli apprendisti non confermati, può apparire eccessivamente penalizzante, anche alla luce delle caratteristiche e della tipologia dei soggetti interessati.

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