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Impugnare un licenziamento, una nuova sentenza della Cassazione

Nuova sentenza sull’impugnazione dei provvedimenti di licenziamento: ecco come si è pronunciata la Corte di Cassazione.

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La Cassazione, con la sentenza 17067/15, è recentemente intervenuta nel ricco tema riguardante le modalità in cui impugnare un licenziamento, confermando un orientamento prevalente, e cassando con rinvio la pronuncia di appello. Cerchiamo dunque di comprendere quali siano i presupposti sollevati dalla Suprema Corte per il rinvio della pronuncia, e quali interessi prevalgano nella vicenda.

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image by baranq

Con la pronuncia suddetta, la Cassazione ha affermato che “non è necessario che l’atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario (…) nel termine di sessanta giorni (…) per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare in quanto, ai sensi dell’articolo 410, secondo comma, del codice di procedura civile, il predetto termine si sospende a partire dal deposito dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la commissione di conciliazione, divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione”.

Nel caso in esame, il lavoratore era stato licenziato il 28 novembre 2008, e aveva promosso obbligatorio tentativo di conciliazione, contenente impugnazione del recesso, con raccomandata del 22 gennaio 2009, pervenuta al datore di lavoro il 26 gennaio 2009 (e quindi entro i 60 giorni utili per impugnare il licenziamento).

Di contro, la società dichiarava di aver ricevuto il 21 aprile 2009 la convocazione da parte della Direzione provinciale del lavoro per la procedura di conciliazione, eccependo in giudizio l’intervenuta decadenza del diritto del lavoratore di impugnare il recesso.

In tal senso, l’art. 6 l. 604/66 prescrive anche che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (…), con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (…)”, intendendo come termine non quello di invio della comunicazione, bensì quello di pervenimento al datore di lavoro.

Ricordato ciò, si segnala altresì che con precedente sentenza (14087/06) la Cassazione aveva inteso che il termine di impugnazione deve ritenersi sospeso a partire dal deposito della istanza ex articolo 410 del codice di procedura civile, a nulla rilevando il fatto che l’ufficio provinciale del lavoro abbia comunicato al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.

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