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Incentivi fiscali per aziende al Sud: nuova sentenza della Cassazione

Sentenza della Cassazione sull’attribuzione illegittima degli incentivi fiscali destinati alle imprese del Sud.

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La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata circa la cattiva prassi che ha condotto diversi imprenditori a localizzare la sede della propria azienda nel Mezzogiorno d’Italia, con il solo scopo di usufruire degli incentivi fiscali appositamente predisposti per le imprese del Sud Italia (pur avendo delle attività su tutto il territorio italiano), e pianificati per cercare di diminuire il gap esistente tra i due estremi della Penisola.

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image by Bruno D’Andrea

Il caso in esame di sentenza n. 45279/2015 riguarda un imprenditore che ha usufruito degli incentivi fiscali destinati alle strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, ma che – essendo a vocazione geografica diffusa – non avevano alcun radicalmente effettivo nel Meridione, nonostante la sede fosse stata attribuita a una città siciliana. Al di là della sede legale, infatti, la società non disponeva di alcuno stabilimento, linea di produzione, struttura amministrativa o operativa o, ancora, dipendenti in tutto il Sud Italia.

Per questo motivo la Corte di Cassazione si è espressa in maniera lineare a quanto già affermato dal Tribunale del riesame di Siracusa, che a sua volta aveva respinto la richiesta di riesame proposta dall’impresa nei confronti del decreto di sequestro preventivo che era stato disposto.

In particolare – afferma il contenuto della pronuncia della Suprema Corte, “legittimamente il Tribunale ha ritenuto, a fronte dei plurimi indici di assenza di alcun radicamento territoriale in Sicilia della società (tra gli altri, l’assenza, nella sede legale, di uffici amministrativi o di dipendenti della società, la mancanza di alcuna unità locale o stabilimento o di linea di produzione o reparto in Siracusa, la dichiarazione al registro delle Imprese di Siracusa della sede operativa in Ravenna l’allocazione di attrezzature e immobilizzazioni in parte a Ravenna e in parte presso i cantieri della società, la domiciliazione e residenza del legale rappresentante in Ravenna) e tenuto conto del fatto che l’attribuzione dei crediti di imposta è necessariamente discendente dalla acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate, tra le altre, in Sicilia, ex art. 1, comma 271 del d.lgs. n. 296 del 2006, inidonei a condurre a conclusioni contrarie gli elementi prospettati dalla difesa in senso contrario e rappresentati dalla pronuncia della Commissione Tributaria di Siracusa favorevole alla prospettazione della ricorrente e dal versamento dei contributi Inps in Siracusa, da un lato correttamente evocando la insussistenza di alcuna pregiudiziale di natura tributaria e, dall’altro, motivatamente ritenendo tale dato necessariamente conseguente alla ubicazione ivi della sede legale”.

A questo indirizzo è possibile consultare la sentenza integrale.

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