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Infortunio in azienda, è il direttore di stabilimento a rispondere

Una recente sentenza della Cassazione apre nuovi scenari interpretativi sulle responsabili per infortunio in azienda.

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Secondo quanto stabilito dalla recentissima sentenza della Cassazione n. 13858/2015, in caso di infortunio in azienda occorso al dipendente, a rispondere è il direttore di stabilimento , che – sancisce la pronuncia della Suprema Corte – è destinatario, al pari del datore di lavoro, dei “precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni”. Di contro, il direttore generale risponde solo se ha delega in materia infortunistica e se viene provato che ha avuto adeguata consapevolezza delle misure di sicurezza.

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Ma come si è svolta la vicenda che ha condotto a tale sentenza?

La vicenda ha riguardato l’infortunio di un dipendente di una grossa azienda. In seguito all’incidente, sono stati chiamati a rispondere il direttore generale con delega in materia di sicurezza del lavoro, e il direttore dello stabilimento.

Per i primi due livelli di giudizio, i due dirigenti aziendali risulterebbero entrambi responsabili di colpa generica e specifica, con un particolare riferimento al fatto che non avrebbero addestrato adeguatamente gli operai all’utilizzo della macchina che ha procurato l’infortunio.

La Corte di Cassazione ha tuttavia modificato parzialmente la posizione dei primi due gradi di giudizio, dando vita a una gradazione della responsabilità. Di fatti, spiega la sentenza, il direttore dello stabilimento è destinatario, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, poichè – in virtù della propria posizione di vertice – assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti.

Non si può dunque negare, ricorda la sentenza, come il compito del direttore dello stabilimento non si esaurisca nella predisposizione di adeguati mezzi di prevenzione e di protocolli operativi, visto che lo stesso è tenuto ad accertare che le disposizioni impartite vengano effettivamente eseguite, intervenendo altresì per poter prevenire il verificarsi di un infortunio in azienda.

La posizione del direttore generale è invece diversa. Per la Cassazione, infatti, se c’è carenza organizzativa non può individuarsi, automaticamente, il soggetto responsabile in colui che occupa la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento dell’effettiva situazione in cui lo stesso ha dovuto operare.

In estrema sintesi, nelle imprese di maggiori dimensioni non è possibile attribuire di “standard” la responsabilità per l’inosservanza delle norme di sicurezza all’organo di vertice, “occorrendo sempre apprezzare non solo l’apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all’interno di questo, al responsabile di settore ma anche se il direttore generale con delega in materia infortunistica sia stato messo in condizioni di intervenire, in quanto portato a conoscenza della prassi lavorativa vigente nell’azienda pericolosa per la salute dei lavoratori”.

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