<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4685" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/contratto-lavoro.jpg" style="width: 160px; height: 109px; margin: 3px; float: left;" width="500" height="341" />Come è noto,il <a href="https://www.biancolavoro.it/news/2598-renzi-e-lavoro-ammortizzatori-sociali-contratti-a-progetto-ed-altre-novita" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>governo Renzi</strong></a> all'interno della <strong><a href="https://www.biancolavoro.it/news/2534-lavoro-le-riforme-del-nuovo-ministro-giuliano-poletti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">riforma del lavoro</a> </strong>conosciuta con il nome di <a href="https://www.biancolavoro.it/news/2374-il-jobsact-di-matteo-renzi-ok-per-l-ue-dubbi-in-italia" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Jobs Act</strong></a><strong> </strong>ha adottato un provvedimento urgente contenente gli interventi di <strong>semplificazione sui <a href="https://www.biancolavoro.it/news/2614-contratti-a-termine-cambiano-forse-le-regole-fino-a-8-rinnovi-in-36-mesi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">contratti a termine</a> e sui contratti di apprendistato</strong>, al fine di renderli maggiormente coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale. Il <strong>Jobs Act</strong>, concretizzatosi mediante un disegno di legge, permetterà al Governo di poter fruire di apposite deleghe che – negli auspici dei fautori - potranno consentire una rapida introduzione delle misure per riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riformare i servizi per il lavoro, rivedere le politiche attive, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita e ancora semplificare le procedure e gli adempimenti nella disciplina lavorativa.</span></span>
Indice
Contratti di lavoro e di apprendistato
Contratto a termine. È stata prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesta la c.d. “causalità”, e con un limite massimo del 20% per l’utilizzo di tale istituto. È inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato, ma sempre entro il limite di 3 anni, e sempre che sussistano ragioni di natura oggettiva, e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Contratto di apprendistato</strong>. Viene snellita la procedura del contratto di apprendistato, considerando oggi come necessario il ricorso alla forma scritta per il solo contratto stesso, e per il patto di prova (e non più, quindi, per il piano formativo individuale). Vengono eliminate anche le previsioni secondo cui l’assunzione dei nuovi apprendisti è condizionata alla conferma in servizio dei precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. Infine, è previsto che la retribuzione dell’apprendista sia pari almeno al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento, con specifico riferimento alle ore di formazione. Il datore di lavoro potrà altresì contare sull’eliminazione dell’obbligo di integrare la formazione professionalizzate e di mestiere con l’offerta formativa pubblica (la quale diventa pertanto un elemento a discrezione del datore).</span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Tra gli altri provvedimenti assunti, anche la <strong>smaterializzazione del DURC</strong>, con un approccio che dovrebbe pertanto favorire la snellezza degli adempimenti burocratici delle imprese (si conta che nel 2013 siano stati presentate circa 5 milioni di dichiarazioni).</span></span>
Contratto a tempo determinato: i chiarimenti del Ministero
Successivamente alla presentazione del Jobs Act, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è dovuto intervenire in materia al fine di chiarire alcune perplessità sorte sulle disposizioni riguardanti i contratti a tempo determinato.
“Con l’entrata in vigore del decreto legge” – ricorda il Ministero in un suo specifico comunicato di pochi giorni fa – “il datore di lavoro può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato”.
Per quanto attiene invece la soglia di un quinto dei contratti, il Ministero ricorda che “nell’introdurre il limite del 20% di contratti a termine che ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine”.
“Con questi interventi” – commenta in chiusura il comunicato – “il governo ha inteso offrire la risposta ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento”.
Le deleghe
Per quanto infine concerne le deleghe ottenute dal Governo, si riassume di seguito i temi fondamentali:
Ammortizzatori sociali, al fine di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori, compresi quelli precari, che in caso di disoccupazione involontaria preveda tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, coinvolgendo attivamente quanti sono stati espulsi dal mercato del lavoro.
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Lavoro e politiche</strong> <strong>attive</strong>, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, e assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative.</span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><strong>Semplificazione delle procedure e degli adempimenti</strong>, al fine di garantire una snellezza dell’iter di costituzione e di gestione dei rapporti di lavoro, e ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.</span></span>
Riordino delle forme contrattuali, al fine di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di quei soggetti che sono in cerca di occupazione, e riordinare i contratti di lavoro vigenti, rendendoli quindi coerenti con le necessità occupazionali.
Conciliazione tempi di lavoro e di vita, con particolare attenzione alla situazione delle donne.
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