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Lavorare nei Paesi della Comunità Europea

Gli italiani che intendono accedere al mercato del lavoro in un altro paese della Comunità Europea possono rispondere a qualsiasi offerta di lavoro proveniente da tali paesi, compresi i posti della pubblica amministrazione. Tuttavia sono escluse quelle professioni che implicano la salvaguardia degli interessi generali della nazione come le forze armate,la polizia, la giustizia,la diplomazia, …

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Gli italiani che intendono accedere al mercato del lavoro in un altro paese della Comunità Europea possono rispondere a qualsiasi offerta di lavoro proveniente da tali paesi, compresi i posti della pubblica amministrazione.

Tuttavia sono escluse quelle professioni che implicano la salvaguardia degli interessi generali della nazione come le forze armate,la polizia, la giustizia,la diplomazia, e l’ amministrazione tributaria. Questo significa che oltre ai posti di lavoro disponibili nel settore privato, si può accedere ai posti di lavoro nei settori della sanità e dell’insegnamento, negli organismi che gestiscono servizi commerciali come i trasporti pubblici, le compagnie aeree o marittime, l’elettricità o gas, le poste e telecomunicazioni, gli organismi radiotelevisivi e gli organismi di ricerca a fini civili.

Gli italiani hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato dell’Unione europea e cercarvi un impiego entro un termine ragionevole. Nell’assenza di regole comunitarie che fissino tale termine, la maggioranza degli Stati membri prevedono un periodo di sei mesi, sebbene alcuni Stati prevedano ancora un termine di tre mesi. Il consiglio è di rivolgersi alle autorità dello Stato membro nel quale si cerca lavoro, per verificare quale sia la situazione precisa a questo riguardo. Tutti quelli che cercano o hanno accettato un lavoro in un altro Stato dell’Unione europea possono ricorrere ai servizi della rete EURES istituita in collaborazione tra la Commissione europea e le amministrazioni nazionali del lavoro. Per saperne di più su EURES, è sempre possibile consultare il sito Internet: .

La rete si avvale di 450 Euroconsiglieri sparsi in tutta l’Unione e nei paesi dello spazio economico europeo che possono essere contattati presso gli uffici di collocamento.

I familiari, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto a raggiungere il lavoratore. Questo diritto si estende non solo al coniuge e ai discendenti con meno di ventuno anni ma anche agli ascendenti e a quelli del coniuge purché siano a carico. I familiari che accompagnano il lavoratore riceveranno una carta o un documento di soggiorno di validità uguale a quella del lavoratore. Il coniuge e i figli possono lavorare nel paese di accoglienza senza alcuna restrizione. L’EURES (European Employment Services Servizi Europei per l’impiego) è una rete di consulenti che favoriscono la cooperazione tra servizi pubblici di collocamento. Attraverso la cooperazione internazionale, L’EURES promuove e facilita la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo. Il servizio EURES è gratuito ed è rivolto ai lavoratori in cerca di occupazione nei Paesi dell’Unione europea; a coloro per i quali l’Europa rappresenta un’opportunità per estendere le proprie competenze e ampliare le prospettive professionali. All’EURES si rivolgono anche datori di lavoro, che desiderano ampliare il campo delle assunzioni oltre il territorio nazionale. Altri tipi di utenza possono essere istituzioni pubbliche o private come gli Istituti di Ricerca, l’Università, i Sindacati, i Servizi Informagiovani dei Comuni, degli Assessorati e delle Camere di Commercio.

I SETTORI CHE OFFRONO MAGGIORI OPPORTUNITA’

Nel caso in cui si desideri lavorare in una determinata città o in una zona non eccessivamente lontana dal nostro paese, sarebbe opportuno recarsi in anticipo sul posto, cercando indirizzi e informazioni, recandosi di persona presso le agenzie di collocamento, le agenzie private che si occupano di ricerca del lavoro oppure informarsi sulle possibili offerte d’impiego proposte sui quotidiani e sui giornali specializzati e pubblicare eventualmente degli annunci. Un punto di partenza è rivolgersi alle filiali estere d’imprese italiane, i cui indirizzi sono rintracciabili presso le camere di commercio, le ambasciate, le delegazioni commerciali e i consolati esteri che hanno gli elenchi delle aziende divisi per settore produttivo. Esistono strutture che possono offrire un impiego soltanto a chi ha determinate caratteristiche nel proprio curriculum. Nel caso di aziende, banche, assicurazioni sono avvantaggiati coloro che hanno effettuato o effettuano studi nelle discipline economico-aziendali o in quelle giuridiche, ma vi sono occasioni importanti anche per gli studenti di discipline tecnico-scientifiche in aziende chimiche, farmaceutiche ecc.

Naturalmente ottenere un impiego o effettuare uno stage in tali aziende è più difficile che in altre situazioni. Una lettura interessante per chi vuole vivere un’esperienza di lavoro in Europa sono le Euroguide. Eurocultura pubblica la collana di guide” lavorare all’estero” con lo scopo di fornire uno strumento d’informazione per chi desidera fare un’esperienza utile fuori dall’Italia, realizzando un’attività di lavoro, stage, volontariato o formazione.

Altri settori che possono offrire buone possibilità riguardano l’ambito dell’assistenza ai portatori di handicap e nel settore dei campi di lavoro. Bisogna pensare però che si tratti di lavori che prevedono soltanto vitto e alloggio e un “rimborso” che può anche essere basso. Talvolta il viaggio è a proprie spese.

I parchi di divertimento possono rappresentare un’altra importante opportunità, spesso richiedono lavoratori per periodi limitati, per adibirli alle mansioni più diverse. Indirizzi di queste strutture si trovano nei dépliant ottenibili presso le agenzie di viaggio.

Un’occasione d’impiego relativamente buona è costituita dalle catene alberghiere in particolare per il numero di persone impiegate.

Per ottenere gli indirizzi ci si può rivolgere alle agenzie di viaggio, richiedendo i dépliant sugli alberghi nelle località turistiche, oppure si può scrivere agli uffici nazionali per il turismo dei vari paesi e se si ha in mente una zona, ben precisa, alle aziende di soggiorno e turismo locali. Agli uffici nazionali per il turismo si può altresì richiedere gli indirizzi di luoghi di cura e stazioni termali.

Altre importanti richieste con buone provengono dalle catene di fast food come Mc Donald’s, Burger King, Kentucky Chicken e altre ancora, presso le sale-giochi, presso i classici negozi di gelati oppure le stazioni di servizio.

Inoltre in alcuni paesi vi è l’occasione di lavorare come braccianti agricoli durante la stagione del raccolto. Si tratta di una possibilità offerta soprattutto in Gran Bretagna. Presso numerose famiglie è diffusa l’abitudine di ospitare una ragazza proveniente da un paese estero, offrendole vitto, alloggio e una piccola paghetta, spesso anche la possibilità di frequentare un corso di lingua in cambio di alcune mansioni che essa svolge all’interno dell’ambiente domestico, come le faccende di casa o l’occuparsi di bambini piccoli. In tal caso le ragazze svolgono un certo numero di ore settimanali, generalmente 30-35, un’attività.

Per ottenere tale impiego è necessario essere di sesso femminile avere un’età compresa fra i diciotto e i trenta anni e una certa esperienza con i bambini e naturalmente possedere conoscenze linguistiche del paese dove ci si vuole recare. Fondamentale è sapere che le ragazze svolgono queste mansioni hanno diritti tutelati da una direttiva del Consiglio d’Europa relativa all’orario di lavoro, ai compiti da svolgere. Essa dovrebbe essere considerata come membro temporaneo della famiglia e non come una domestica o una donna a ore e avere il tempo necessario ad approfondire le sue conoscenze linguistiche, a conoscere meglio la gente, la cultura, il paese in cui ci si trova. Il successo o meno dell’esperienza dipende quindi in modo rilevante dalla famiglia di destinazione. La permanenza all’estero per quanto riguarda queste professioni può avere durata di 2-3 mesi se limitata al periodo estivo, oppure arrivare fino ai dodici mesi.

Un altro ambito è quello relativo ai workcamps o campi di lavoro che rientrano all’interno del settore del volontariato e si propongono di compiere un lavoro di utilità per le persone più deboli o per la società in generale, ma vogliono essere anche un’occasione di formazione per i partecipanti. I workcamps durano normalmente fra le due e le quattro settimane, si svolgono da aprile a ottobre, per parteciparvi è necessario avere un’età di almeno 16-18 anni, a seconda del tipo di campo e conoscenze linguistiche. Il lavoro che è richiesto può essere svolto 5-8 ore al giorno generalmente da giovani di entrambi i sessi, senza bisogno di particolari conoscenze o requisiti, per almeno cinque giorni alla settimana.

I PROGETTI DÌ COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Con i progetti di cooperazione internazionale ci si propone di sostenere i paesi più poveri nel loro sviluppo. Essi hanno l’obiettivo della loro crescita economica, sociale e culturale. Chi fa opera di volontariato nella cooperazione internazionale lo deve fare per un periodo minimo di due anni. Il contratto può avere una durata inferiore a due anni, lo stipendio può variare tra i quattro e i sei mila euro mensili, sulla base delle conoscenze linguistiche possedute, di eventuali precedenti esperienze professionali. Si ha il diritto al rimborso delle spese di viaggio, ma non a quelle dell’alloggio. I dipendenti di enti pubblici o statali hanno il diritto all’aspettativa sul lavoro; mentre coloro che sono impiegati in un’impresa privata mantengono il loro posto di lavoro, per la loro sostituzione potrà essere assunto personale sostitutivo con contratto a tempo determinato. In ogni caso è prevista la tutela assistenziale comprendente il pagamento Inps e i diversi contributi.

IL LAVORO NELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Prima di candidarsi negli organici delle istituzioni europee è bene conoscere tutti i dettagli della procedura di selezione. E’ importate ricordare che, oltre agli specifici requisiti per ogni profilo, per candidarsi alle selezioni dell’Unione europea occorre: essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea; godere di tutti i diritti legati a tale cittadinanza; essere in regola con gli eventuali obblighi militari; avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una buona conoscenza di una seconda lingua.Tutte le procedure relative alle selezioni e alle assunzioni del personale negli uffici dell’Unione europea sono gestite dall’Ufficio di selezione del personale Epso.

La commissione valuta il livello di formazione e nello stesso tempo individua le persone più qualificate in base al loro merito. Infatti, oltre alle capacità e conoscenze professionali specifiche, sono valutate le seguenti competenze: capacità di analizzare e risolvere problemi; attitudine alla comunicazione; capacità di produrre risultati di qualità; capacità di apprendimento; attitudine a individuare le priorità e all’organizzazione; determinazione e resistenza allo stress; disponibilità a collaborare e capacità dirigenziali. La procedura di selezione prevede successivamente due fasi: una prova di ammissione mediante test al computer e una valutazione mediante prove pratiche.

I candidati che superano le prove di valutazione sono iscritti in un elenco di riserva, cioè nella banca dati dei vincitori di concorsi, tra i quali le istituzioni dell’Ue scelgono poi chi assumere. Tutti i partecipanti possono richiedere un riscontro in merito alle loro prestazioni. Per i profili professionali più comuni, gli elenchi di riserva restano validi solo fino al completamento del ciclo di concorsi dell’anno successivo per il profilo corrispondente cioè per un anno. Gli elenchi degli idonei per altri profili sono validi per un periodo che di norma corrisponde a tre anni. La maggior parte dei candidati iscritti in un elenco di riserva è convocata per un colloquio. Per un approfondimento sulla procedura di selezione, il quadro delle competenze richieste e le fasi di concorsi si può consultare il sito dell’Ufficio europeo di selezione del personale Epso.

DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DÌ SICUREZZA SOCIALE

Prima di avviare un’attività all’estero è indispensabile conoscere quale normativa nazionale in materia di sicurezza sociale disciplinerà il proprio caso. Si tratta di un’informazione importante perché incide sia sul versamento dei contributi previdenziali e sia sul diritto alle prestazioni e alla maturazione di un trattamento pensionistico futuro. I sistemi di previdenza sociale nell’Unione Europea variano considerevolmente fra un Paese e l’altro: gli Stati membri sono infatti liberi di decidere chi sia coperto ai sensi della loro legislazione, quali prestazioni vadano effettuate e a quali condizioni, secondo quali modalità siano calcolate le prestazioni e l’ammontare dei contributi. Il diritto comunitario garantisce, in linea di massima, l’assicurazione in un solo Paese per volta: quello di lavoro. Si ha diritto a tutte le prestazioni di previdenza sociale , malattia, maternità, invalidità, pensione alle stesse condizioni dei cittadini del Paese. Occorre naturalmente pagare lo stesso livello di contributi dei cittadini di tale Paese. Ai disoccupati in cerca di lavoro l’indennità di disoccupazione viene pagata dal Paese di ultima occupazione. Chi è all’estero può ricevere, per tre mesi, l’indennità di disoccupazione nello Stato membro in cui cerca lavoro, ma a determinate condizioni:

1) occorre aver cercato, per almeno 4 settimane dopo essere diventato disoccupato, un nuovo lavoro nel Paese che già paga l’indennità di disoccupazione; e

2) iscriversi presso l’Ufficio del lavoro del nuovo Paese non oltre 7 giorni dopo la partenza, presentando il formulario E 303, da richiedere prima di partire. Tale formulario è disponibile presso il competente ente di previdenza sociale del Paese che paga l’indennità di disoccupazione.

E’ importante notare che, se non si è in grado di trovare un lavoro entro 3 mesi, si continua a percepire l’indennità di disoccupazione solo in caso di rientro nel Paese che la versava prima della fine del periodo di 3 mesi. Si ha diritto al pagamento di 3 mesi una sola volta tra due periodi di occupazione. Per il periodo dei 3 mesi, si ha diritto a tutte le cure mediche di immediata necessità. A tal fine, è necessario utilizzare il formulario E 111 che, rilasciato a richiesta dell’interessato dall’ente presso il quale egli è assicurato, attesta l’affiliazione ad un regime di assicurazione contro le malattie in uno Stato membro ed evita di pagare per intero nel nuovo Paese le cure sanitarie e richiedere il loro successivo rimborso. Per alcune altre cure mediche cui si ha diritto nello Stato membro di accoglienza, una recente sentenza della Corte di Giustizia del 28.04.1998 che afferma il diritto al loro rimborso da parte dell’ente presso il quale si è assicurati senza autorizzazioni preventive. Il rimborso sarà accordato secondo le tariffe dello Stato membro al cui regime si è affiliati. E’ comunque importante, in questo caso, consultare l’ente presso cui si è assicurati. Colui che beneficia di prestazioni familiari secondo la legislazione del Paese di ultima occupazione, non perde tale diritto nemmeno per i figli residenti fuori di detto Paese. Per quanto riguarda l’indennità di malattia, i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di scelta: possono ottenerla nel Paese di residenza o in quello di lavoro. In molti casi, sarà più pratico ottenerla nel Paese di lavoro nel quale si trascorre gran parte del tempo. Di norma, si ha diritto all’indennità di disoccupazione nel Paese di residenza, a meno di non provare l’esistenza di legami più stretti con il Paese di ultima occupazione.

Per informazioni su aspetti specifici, individuali o familiari, rivolgersi all’Ufficio locale di Previdenza sociale portare con sé l’appropriato” modello E”. I modelli E sono formulari standardizzati, essenziali per ottenere, entro un lasso di tempo ragionevole, prestazioni di previdenza sociale in un altro Paese dell’UE. Essi si ottengono presso l’ente di Previdenza sociale competente del Paese di residenza. Le serie di modelli più importanti sono:

– la serie E 100 che dà diritto a prestazioni di malattia e di maternità

– la serie E 200 destinata al calcolo e al pagamento delle pensioni

– la serie E 300 che dà diritto all’indennità di disoccupazione

– la serie E 400 che dà diritto alle prestazioni familiari

Le disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale forniscono regole dettagliate che stabiliscono in ogni singolo caso quale sia la legislazione nazionale applicabile. I principi fondamentali sono i seguenti:

1) Il lavoratore è soggetto alla legislazione di uno Stato membro per volta.

Questo principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi coperti dalle disposizioni comunitarie, indipendentemente dal numero di Stati in cui esercitano la loro attività; anche chi risulta occupato in quattro o cinque Stati membri è soggetto alla legislazione di un unico Stato membro per volta. La sola piccola eccezione a questo principio è costituita dalla persona che risulta contemporaneamente dipendente in uno Stato membro e autonoma in un altro; in via del tutto eccezionale può infatti ricevere una copertura assicurativa da entrambi i paesi.

2) Il lavoratore è assicurato nel paese dove esercita la propria attività.

Tale principio vale per tutti i lavoratori subordinati e autonomi, anche qualora risiedano nel territorio di un altro paese oppure le loro società o i loro datori di lavoro abbiano sede in un altro Stato membro. In altri termini, al soggetto che cessi di lavorare in uno Stato membro per esercitare la propria attività in un altro si applicherà la legislazione della nuova sede di lavoro. Infatti egli cesserà di maturare diritti nel primo paese e, invece, comincerà ad acquisirli nel secondo. In alcuni casi può accadere che l’impresa presso cui il lavoratore svolge attività subordinata lo possa destinare temporaneamente a un altro paese perché svolga un lavoro per conto dell’impresa stessa . In tal caso la legislazione applicabile rimane la stessa, cioè il lavoratore resta assicurato ai sensi della legislazione del primo paese anche durante il distacco nel secondo. Se la destinazione all’estero supera i dodici mesi per circostanze impreviste, il lavoratore può far richiesta di proroga del distacco fino ad altri dodici mesi. Le disposizioni in materia di distacco all’estero riguardano non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli autonomi che operino temporaneamente in un altro paese. Sono considerate categorie speciali:

– il marittimo che lavori all’estero a bordo di una nave che batte la bandiera di uno Stato membro risulta assicurato in tale Stato, anche se vive in un altro;

– i lavoratori nel settore dei trasporti internazionali come i dipendenti di imprese che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, per ferrovia, per via aerea o per via navigabile interna sono assicurati nello Stato membro in cui ha sede l’impresa;

– dipendenti pubblici i quali sono assicurati nel paese dell’amministrazione che l’ha assunto;

– personale che presta servizio nelle forze armate: esso è soggetto alla legislazione del paese nel quale presta servizio;

– personale delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari sono soggetti alla legislazione del paese in cui svolgono il proprio servizio;

– persone che lavorano abitualmente in più di uno Stato membro: qualora svolga abitualmente la propria attività in più di uno Stato membro, il lavoratore subordinato risulta assicurato nel paese in cui risiede se effettua parte del suo lavoro in tale paese.

– il lavoratore che non risieda in uno dei paesi in cui esercita la sua attività, risulterà assicurato nello Stato membro in cui il datore di lavoro risiede o in cui l’impresa di cui è alle dipendenze ha la sua sede legale. Il lavoratore autonomo, invece, sarà assicurato nel paese in cui svolge gran parte della propria attività.

– i lavoratori subordinati in uno Stato membro e autonomi in un altro di regola sono assicurati nel paese in cui risultano lavoratori subordinati. Come già specificato in precedenza, è possibile in via eccezionale essere assicurati in entrambi gli Stati. Si consiglia in questi casi di contattare al riguardo l’ente previdenziale degli Stati membri in cui si svolge la propria attività.

I DIRITTI DI PREVIDENZA SOCIALE AL RITORNO NEL PAESE D’ORIGINE

Coloro che rientrano nel Paese che paga l’indennità di disoccupazione prima della scadenza dei tre mesi, continuerà a ricevere la propria indennità di disoccupazione in tale Paese. Chi fa ritorno al proprio Paese d’origine dopo avere lavorato in un altro Paese è nuovamente assicurato in base alla legislazione del Paese d’origine. Egli cessa di versare contributi nell’altro Paese e riprende a versarli alla Previdenza sociale del Paese d’origine. Non si perdono i diritti acquisiti in precedenza, perché ogni Paese dell’UE tiene conto dei periodi trascorsi in altri Paesi dell’UE nel calcolo del diritto alle prestazioni .Quando si raggiunge l’età della pensione, ogni Paese dove si è stati assicurati per almeno un anno verserà una pensione di vecchiaia: colui che ha lavorato in tre Paesi, riceverà tre pensioni di vecchiaia distinte, una volta raggiunta l’età della pensione. Ciascuna di esse verrà calcolata secondo la carriera assicurativa dell’interessato in tale Paese. Colui che in tale paese è stato assicurato a lungo, otterrà una quota elevata della pensione completa;invece colui che lo è stato per un periodo relativamente breve, riceverà una quota inferiore.

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