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Permessi assistenza disabili: modifiche di legge

A novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24, concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità. Il nuovo disposto normativo prevede il diritto a godere dei permessi ex legge 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti …

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A novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24, concernente le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Il nuovo disposto normativo prevede il diritto a godere dei permessi ex legge 104/92 in favore dei lavoratori dipendenti e, oltre al coniuge, fa riferimento ai parenti o affini del disabile entro il secondo grado ( sono considerati parenti di primo grado: genitori e figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati).

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto nel caso che i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La normativa inoltre prevede, la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di parentela, oltre che nel caso di decesso del coniuge o dei genitori del disabile, anche qualora questi siano “mancanti”.

Il significato del termine “mancanti” deve essere inteso non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, come nel caso di divorzio, separazione legale , risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

La legge n. 183/2010 interviene sull’art. 33, comma 3, della legge 104/92 , tale modifica interviene introducendo la possibilità di godere dei tre giorni di permessi mensili anche per i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave.

Questa possibilità riguarda anche i genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave come alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno).

Il nuovo testo di legge ribadisce infine che il presupposto per la concessione dei benefici è rappresentato dal fatto che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.

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