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Lavoro e maternità: diritti delle donne autonome e precarie

Analizzando i cambiamenti intervenuti in materia dal punto di vista legislativo, vediamo in che modo le madri lavoratrici autonome sono tutelate. Con la legge 546/1987, è stato introdotto anche nel nostro paese il diritto all’indennità di maternità sostitutiva della retribuzione, per le lavoratrici autonome. Il testo di legge prevedeva per le lavoratrici autonome la possibilità …

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Analizzando i cambiamenti intervenuti in materia dal punto di vista legislativo, vediamo in che modo le madri lavoratrici autonome sono tutelate. Con la legge 546/1987, è stato introdotto anche nel nostro paese il diritto all’indennità di maternità sostitutiva della retribuzione, per le lavoratrici autonome.

Il testo di legge prevedeva per le lavoratrici autonome la possibilità di percepire durante i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un compenso pari all’80% della retribuzione convenzionale per il loro settore d’impiego. Tuttavia in questa normativa non era stato previsto, il caso di parto prematuro e la possibilità di usufruire dell’indennità concernente i due mesi antecedenti il parto.

Poi la normativa è stata sottoposta a revisione nel 2001, con l’ emanazione della legge n. 53, con cui il parlamento ha previsto l’approvazione di un testo unico che raccogliesse ed aggiornasse le disposizioni di legge in materia di tutela della maternità e della paternità.

Con le nuove normative una lavoratrice autonoma (commerciante, artigiana, coltivatrice) ha diritto a un’indennità giornaliera di maternità della durata di complessiva di 5 mesi: 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi dopo. L’indennità prevista è l’80% della retribuzione minima e viene erogata dall’INPS. Si può inoltre usufruire del congedo parentale, compreso il trattamento economico del 30% della retribuzione convenzionale della categoria di appartenenza, per un periodo di 3 mesi entro il 1° anno di vita del bambino.

Nel caso si è una libera professionista, si ha il diritto di astensione dal lavoro per i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi. L’indennità è pari all’80% corrispondente a cinque dodicesimi del reddito dichiarato nel secondo anno precedente alla gravidanza.

Se invece si ha un contratto a progetto o di collaborazione, è corrisposto dall’INPS un assegno di maternità una tantum pari a 5 mesi , se si è versato almeno tre mensilità di 0,5% di contributi nei 12 mesi precedenti.

Nel caso in cui si è disoccupati da meno di nove mesi, si ha il diritto a un assegno di maternità erogato dall’INPS se dalla data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali e la data di nascita del proprio bambino non sono passati più di nove mesi.

L’Inps con il messaggio n.7196/20011 ha comunicato notizia dell’attivazione della procedura telematica, già in vigore per le lavoratrici subordinate, la quale si estenderà anche alle lavoratrici autonome iscritte alle varie gestioni INPS: artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali ecc.

Il servizio web consentirebbe, anche alle lavoratrici autonome iscritte alle diverse gestioni dell’Istituto l’invio online delle domande d’indennità di maternità riguardo ai vari eventi tutelati dalla normativa vigente come il parto, l’interruzione di gravidanza, l’adozione o affidamento nazionale e adozione o affidamento preadottivo internazionale.

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