<span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4294″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/01/pensioni 2014.jpg” style=”width: 160px; height: 120px; margin: 3px; float: left;” width=”660″ height=”495″ />L’Inps ha pubblicato la circolare 33/2014 con la quale fornisce alcune utili <strong>istruzioni operative</strong>, e i <strong>requisiti</strong> <strong>per i lavoratori intermittenti che vogliono versare i contributi volontari utili …
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4294" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/01/pensioni 2014.jpg" style="width: 160px; height: 120px; margin: 3px; float: left;" width="660" height="495" />L’Inps ha pubblicato la circolare 33/2014 con la quale fornisce alcune utili <strong>istruzioni operative</strong>, e i <strong>requisiti</strong> <strong>per i lavoratori intermittenti che vogliono versare i contributi volontari utili per integrare la contribuzione obbligatoria versata in loro favore</strong>. Cerchiamo dunque di trarre le principali e più importanti valutazioni in merito a tale significativo intervento da parte dell’ente previdenziale.</span></span></span>
Indice
Cosa è il contratto di lavoro intermittente
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">La circolare Inps premette cosa sia il <strong>contratto di lavoro intermittente</strong>, ricordando come si tratti di “una fattispecie contrattuale caratterizzata dalla flessibilità del rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le modalità ed i limiti fissati dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (s.m.i.)”.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Per quanto attiene la prestazione lavorativa, questa può alternativamente essere resa a tempo indeterminato o determinato, e può convivere con altri rapporti di lavoro intermittente e/o altre tipologie contrattuali, purchè ritenute compatibili dal legislatore.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ancora, l’Inps ricorda in proposito come “lo schema negoziale del lavoro intermittente prevede sia l’espresso obbligo di disponibilità, sia l’assenza di tale obbligo: nella prima ipotesi il lavoratore si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro ad effettuare prestazioni lavorative ed ha diritto ad un’indennità per tutto il periodo di disponibilità nei casi in cui la prestazione di lavoro non venga richiesta; nella seconda ipotesi il lavoratore non ha l’obbligo contrattuale di accettare la chiamata del datore di lavoro ed ha diritto alla sola retribuzione per l’attività effettivamente prestata”.</span></span></span>
Infine, sempre a titolo di premessa, l’ente previdenziale ricorda come ai periodi lavorativi svolti dal lavoratore intermittente si applichi il principio di non discriminazione rispetto a quelli prestati dal lavoratore ordinario. Pertanto, a parità di orario di lavoro svolto, si applicano al lavoro intermittente anche le disposizioni in materia di minimale contrattuale e giornaliero previste dalla legge. “Al contrario, l’indennità di disponibilità, che pure ha natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta all’obbligo contributivo con riferimento all’importo effettivamente corrisposto, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali” – conclude l’Inps.
Anzianità contributiva
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Premesso quanto sopra, cerchiamo di addentrarci gradualmente nel tema in oggetto di approfondimento. Per quanto attiene l’<strong>anzianità</strong> <strong>contributiva</strong>, infatti, il lavoratore intermittente presti attività lavorativa per un numero di ore inferiore a quello contrattualmente previsto per i soggetti occupati a tempo pieno presso la stessa azienda, si vedrà riconosciuto un numero di settimane “coperte” da contribuzione pari a quello che è determinato in proporzione alla durata effettiva della prestazione lavorativa (il procedimento è simile al calcolo effettuato per i periodi di lavoro a tempo parziale).</span></span></span>
Se il lavoratore è interessato dall’obbligo della disponibilità, il numero delle settimane utili ai fini del calcolo della pensione sarà presente anche in corrispondenza di tali periodi.
Contribuzione integrativa
I lavoratori intermittenti che nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria hanno percepito retribuzione e/o indennità di disponibilità inferiore al valore della retribuzione convenzionale possono integrare la contribuzione obbligatoria già versata in loro favore. La facoltà deve essere esercitata su domanda espressa, e permette agli interessati di versare, volontariamente, una contribuzione che sarà calcolata sulla differenza tra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti, fino alla concorrenza di tale parametro minimo.
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">“<em>Per l’autorizzazione al versamento integrativo non è richiesto alcun requisito contributivo</em>” – precisa l’Inps nella circolare – “<em>La facoltà in esame è perciò riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, fermo restando che tale possibilità riguarda esclusivamente i periodi interessati da un valore imponibile inferiore a quello della retribuzione convenzionale individuata ai sensi del D.M. 30.12.2000</em>”.</span></span></span>
Presentare la domanda
Per quanto concerne i chiarimenti sui termini e le modalità di presentazione della domanda, è necessario che il lavoratore domandi l’autorizzazione a procedere con i versamenti volontari integrativi. “Per consentire agli interessati di valutare se e per quali periodi non sia stato raggiunto il valore retributivo minimo necessario all’accredito dell’intera anzianità contributiva, l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere richiesta annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame” – afferma l’Inps nella circolare 33/2014, ribadendo che l’autorizzazione ha efficacia alla sola integrazione di periodi pregressi.
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<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><u>La richiesta potrà essere alternativamente effettuata mediante i seguenti canali</u>:</span></span></span>
- per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
- mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale.
- attraverso intermediari abilitati.
Quantificazione del contributivo dovuto
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Per <strong>quantificare il contributo integrativo</strong> dovuto all’Inps si deve prendere come riferimento la retribuzione convenzionale di riferimento (moltiplicando l’importo del minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato) e successivamente sottrarre da tale valore l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente e/o l’indennità di disponibilità percepita. L’importo così ottenuto rappresenterà la base di calcolo del contributo volontario integrativo, cui applicare un’aliquota contributiva IVS pari a quella vigente nell’anno di integrazione.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tutti i dati di cui sopra sono disponibili nella circolare Inps (</span><a href="https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2033%20del%2020-03-2014.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=TUTTI"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">qui disponibile in formato pdf</span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">). A titolo esemplificativo ricordiamo che per il 2014 la retribuzione minima settimanale è pari a 200,35 euro, il minimale di retribuzione annua è pari a 10.418,20 euro, e l’aliquota IVS è fissata nel 32,37%.</span></span></span>
Modalità di versamento
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">L’Inps provvederà a inviare provvedimento di autorizzazione e <strong>bollettino MAV</strong> predisposto per il versamento volontario integrativo. Il versamento dovrà essere effettuato dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica dell’autorizzazione relativa, pena la decadenza.</span></span></span>