Home » News Lavoro » cassazione e legge

Limitazioni al lavoro notturno per unico genitore di minori: le novità ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è recentemente espresso sulla possibilità di ammettere delle limitazioni al lavoro notturno per l’unico genitore di un minore, commentando l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 66/2003, a riguardo del diritto di rifiutare la prestazione notturna nel caso in cui il genitore sia affidatario di figlio convivente …

Leggi tutto

Condividi questo bel contenuto


lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è recentemente espresso sulla possibilità di ammettere delle limitazioni al lavoro notturno per l’unico genitore di un minore, commentando l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 66/2003, a riguardo del diritto di rifiutare la prestazione notturna nel caso in cui il genitore sia affidatario di figlio convivente di età inferiore ai dodici anni. Vediamo dunque quali sono le conclusioni ribadite dal Ministero su tale, importante, disciplina.

Le valutazioni ministeriali sono una conseguenza dell’interpello avanzato dall’Associazione Religiosa Istituti Socio sanitari – ARIS, che ha domandato se la disposizione in introduzione possa trovare applicazione nell’ipotesi di genitore vedovo di figlio convivente, minore di dodici anni.

Nella sua idonea risposta il Ministero ricorda come, in via preliminare, l’articolo già citato e recante la disciplina delle limitazioni al lavoro notturno non sia obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni. Il Ministero precisa altresì che “la violazione del summenzionato precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di natura contravvenzionale punito con la pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 516 a 2.582 euro”.

Ebbene, una volta premesso quanto sopra riportato, il Ministero conclude il suo riscontro all’interpello affermando che la situazione prospettata dall’Associazione – cioè quella del genitore vedovo di figlio convivente di età inferiore a 12 anni, può ben rientrare tra le possibili figure di unico genitore affidatario, contemplata dalla normativa in essere che è evidentemente e principalmente volta alla tutela del minore.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!