<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4685" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/contratto-lavoro.jpg" style="width: 160px; height: 109px; margin: 3px; float: left;" width="500" height="341" /><strong>Per i collaboratori dei mediatori creditizi vige l'obbligo di iscrizione all'Enasarco.</strong></span></span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"> Lo ha recentemente chiarito in maniera univoca <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. </span></span></span></span></span></span> Nella risposta all'interpello 11/2014, il Ministero ricorda come la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) abbia avanzato istanza per sapere se <strong>i collaboratori delle società di mediazione creditizia</strong> debbano essere iscritti all'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">"Deve premettersi che - dichiara il Ministero - come già dedotto nelle risposte ad interpello prot n. 2524 del 24.10.2005 e prot. n. 96 del 01.06.2006, si considerano assoggettabili alla contribuzione ENASARCO tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. e ciò a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA (delibera ENASARCO n. 2 del 18.02.2000)". </span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">"Ai fini del trattamento previdenziale in questione, infatti, non rileva la tipologia del prodotto dedotto nell’attività di promozione ma, esclusivamente, lo svolgimento dell’attività secondo le previsioni codicistiche (secondo l’art. 1742 c.c. col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata)" - prosegue poi il Ministero.</span></span></span>
In merito, continuano le conclusioni del Ministero, se l’attività svolta è contraddistinta da elementi costitutivi del contratto di agenzia (cioè la stabilità della prestazione riconducibile a un solo originario impegno contrattuale e la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività ad una zona circoscritta o a un portafoglio di clienti), ricorre l’obbligo di contribuzione all’Enasarco.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il Ministero ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione. A conferma di tale posizione, il Ministero segnala altresì quanto accaduto con la recente modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies, secondo cui “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
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<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">In ultima analisi, quindi, i collaboratori delle agenzie di mediazione creditizia sono definitivamente soggetti alla contribuzione all'Enasarco. Non rileva, a tale fine, il fatto che con la nota prot. 34692 del 27 febbraio 2013 lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico avesse precisato come i collaboratori dei mediatori creditizi non debbano essere iscritti nel registro delle imprese come agenti di commercio, poichè già iscritti all'apposito elenco speciale. Una nota che voleva esclusivamente precisare i requisiti soggettivi alla figura del collaboratore dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria rispetto a quanto previsto per gli agenti di commercio, senza tuttavia inficiare sulla natura dell'attività svolta da entrambi.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="color:#000000;">"Peraltro" - conclude la risposta all'interpello - "si ricorda che il 26.06.2013 la Fondazione ENASARCO ha sottoscritto con l’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) un protocollo d’intesa per la regolamentazione delle forme di collaborazione esplicitate dal D.Lgs. n. 141/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 169/2012, nel quale si da atto dell’obbligo di iscrizione alla Fondazione anche dei collaboratori dei mediatori creditizi". Nel corso delle prossime settimane torneremo a parlare dei mediatori creditizi, scoprendo quali sono le attuali regole che disciplinano le relative carriere.</span></span></span>