<style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><img class=" alignright size-full wp-image-2079" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2011/04/formazione2.jpg" style="width: 160px; height: 108px; margin: 3px; float: right;" width="450" height="303" />Anche gli apprendisti possono andare in mobilità. A sancirlo sono le ultime novità sulle revisioni del sistema occupazionale. Cerchiamo di vederci più chiaro, in una materia non certo semplice, che potrebbe tuttavia essere di gradito miglioramento per la condizione di coloro che, titolari di un contratto di apprendistato, si ritrovano improvvisamente fuori dal mercato di lavoro, e desiderano poter conseguire il maggior numero di utili supporti per un proprio rapido reintegro.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>I lavoratori interessati dalle novità</b>. Iniziamo con il precisare che ad essere interessati dalla mobilità saranno anche gli apprendisti che hanno visto terminare con un licenziamento il proprio rapporto di lavoro in imprese con meno di 15 dipendenti. Per costoro scatta il diritto di iscrizione alle liste di mobilità, come confermato dall’interpello n. 25/2012, cui il ministero del lavoro ha dato risposta spiegando come la facoltà – che fino ai tempi recenti era riservata ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato – possa essere estesa anche agli apprendisti grazie alla nuova qualificazione del contratto di apprendistato, che le riforme hanno inteso come “speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.</span></span></span></p> <!--more--> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Di qui la corretta possibilità di considerare come estendibile agli apprendisti la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità, anche senza rispetto dei limiti di età che erano stati inizialmente previsti per questa platea di lavoratori.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>Iscrizione alla mobilità non indennizzata</b>. Ad ogni modo, l’iscrizione alle liste di mobilità non equivale certamente a divenire titolari dell’indennizzo riservato agli altri lavoratori. Ma andiamo con ordine.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">L’interpello era stato richiesto da parte dell’Associazione dei consulenti del lavoro, desiderosa di ottenere un chiarimento in materia. L’Associazione chiese al welfare se gli apprendisti potevano ritenersi a pieno titolo destinatari della possibilità di iscrizione alle liste di mobilità, come sancito dal dl n. 148/1993 e, successivamente, dalla legge di stabilità 2012, con estensione ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Il ministero ha risposto positivamente, pur precisando – come era ampiamente prevedibile – che dall’iscrizione nelle liste di mobilità, per gli apprendisti, non discende il diritto a conseguire l’indennità che invece spetta ai lavoratori collocati in mobilità, appartenenti alle imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">L’obiettivo dell’iscrizione nelle liste di mobilità, almeno per gli apprendisti, è pertanto unicamente quello di facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro, consentendo così alle imprese che vogliono assumere tali lavoratori, di poter usufruire di particolari condizioni agevolative.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>Incentivi senza limite anagrafico</b>. Contemporaneamente, la stessa Associazione aveva domandato – con separato interpello – al ministero del lavoro se sia possibile prescindere dal rispetto dei limiti di età previsti per le diverse forme di apprendistato, ai fini dell’iscrizione nelle liste di mobilità. Anche in questo caso il ministero ha elaborato una risposta affermativa, spiegando come l’assunzione dei soggetti iscritti nelle liste di mobilità sia finalizzata alla loro qualificazione o riqualificazione professionale.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;"> <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Quindi, il ministero precisa come la disciplina relativa all’assunzione, tramite apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, costituisce una disciplina speciale, e pertanto questa tipologia contrattuale può ben essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto al momento dell’assunzione.</span></span></span></p> <p>
Mobilità estesa gli apprendisti
<style type=”text/css”> <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> </style> </p> <p style=”margin-bottom: 0cm;”> <span style=”color:#000000;”><span style=”font-size: 16px;”><span style=”font-family: verdana,geneva,sans-serif;”><img class=” alignright size-full wp-image-2079″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2011/04/formazione2.jpg” style=”width: 160px; height: 108px; margin: 3px; float: right;” width=”450″ height=”303″ />Anche gli apprendisti possono andare in mobilità. A sancirlo sono le ultime novità sulle …