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Mobilità estesa gli apprendisti

<style type=”text/css”> <!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –> </style> </p> <p style=”margin-bottom: 0cm;”> <span style=”color:#000000;”><span style=”font-size: 16px;”><span style=”font-family: verdana,geneva,sans-serif;”><img class=” alignright size-full wp-image-2079″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2011/04/formazione2.jpg” style=”width: 160px; height: 108px; margin: 3px; float: right;” width=”450″ height=”303″ />Anche gli apprendisti possono andare in mobilit&agrave;. A sancirlo sono le ultime novit&agrave; sulle …

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<style type="text/css"> <!--        @page { margin: 2cm }       P { margin-bottom: 0.21cm }     --> </style> </p> <p style="margin-bottom: 0cm;">   <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><img class=" alignright size-full wp-image-2079" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2011/04/formazione2.jpg" style="width: 160px; height: 108px; margin: 3px; float: right;" width="450" height="303" />Anche gli apprendisti possono andare in mobilit&agrave;. A sancirlo sono le ultime novit&agrave; sulle revisioni del sistema occupazionale. Cerchiamo di vederci pi&ugrave; chiaro, in una materia non certo semplice, che potrebbe tuttavia essere di gradito miglioramento per la condizione di coloro che, titolari di un contratto di apprendistato, si ritrovano improvvisamente fuori dal mercato di lavoro, e desiderano poter conseguire il maggior numero di utili supporti per un proprio rapido reintegro.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">   <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>I lavoratori interessati dalle novit&agrave;</b>. Iniziamo con il precisare che ad essere interessati dalla mobilit&agrave; saranno anche gli apprendisti che hanno visto terminare con un licenziamento il proprio rapporto di lavoro in imprese con meno di 15 dipendenti. Per costoro scatta il diritto di iscrizione alle liste di mobilit&agrave;, come confermato dall&rsquo;interpello n. 25/2012, cui il ministero del lavoro ha dato risposta spiegando come la facolt&agrave; &ndash; che fino ai tempi recenti era riservata ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato &ndash; possa essere estesa anche agli apprendisti grazie alla nuova qualificazione del contratto di apprendistato, che le riforme hanno inteso come &ldquo;speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato&rdquo;.</span></span></span></p>  <!--more-->  <p style="margin-bottom: 0cm;">  <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Di qui la corretta possibilit&agrave; di considerare come estendibile agli apprendisti la possibilit&agrave; di iscrizione alle liste di mobilit&agrave;, anche senza rispetto dei limiti di et&agrave; che erano stati inizialmente previsti per questa platea di lavoratori.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">   <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>Iscrizione alla mobilit&agrave; non indennizzata</b>. Ad ogni modo, l&rsquo;iscrizione alle liste di mobilit&agrave; non equivale certamente a divenire titolari dell&rsquo;indennizzo riservato agli altri lavoratori. Ma andiamo con ordine.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">    <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">L&rsquo;interpello era stato richiesto da parte dell&rsquo;Associazione dei consulenti del lavoro, desiderosa di ottenere un chiarimento in materia. L&rsquo;Associazione chiese al welfare se gli apprendisti potevano ritenersi a pieno titolo destinatari della possibilit&agrave; di iscrizione alle liste di mobilit&agrave;, come sancito dal dl n. 148/1993 e, successivamente, dalla legge di stabilit&agrave; 2012, con estensione ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti. Il ministero ha risposto positivamente, pur precisando &ndash; come era ampiamente prevedibile &ndash; che dall&rsquo;iscrizione nelle liste di mobilit&agrave;, per gli apprendisti, non discende il diritto a conseguire l&rsquo;indennit&agrave; che invece spetta ai lavoratori collocati in mobilit&agrave;, appartenenti alle imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">  <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">L&rsquo;obiettivo dell&rsquo;iscrizione nelle liste di mobilit&agrave;, almeno per gli apprendisti, &egrave; pertanto unicamente quello di facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro, consentendo cos&igrave; alle imprese che vogliono assumere tali lavoratori, di poter usufruire di particolari condizioni agevolative.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">     <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><b>Incentivi senza limite anagrafico</b>. Contemporaneamente, la stessa Associazione aveva domandato &ndash; con separato interpello &ndash; al ministero del lavoro se sia possibile prescindere dal rispetto dei limiti di et&agrave; previsti per le diverse forme di apprendistato, ai fini dell&rsquo;iscrizione nelle liste di mobilit&agrave;. Anche in questo caso il ministero ha elaborato una risposta affermativa, spiegando come l&rsquo;assunzione dei soggetti iscritti nelle liste di mobilit&agrave; sia finalizzata alla loro qualificazione o riqualificazione professionale.</span></span></span></p> <p style="margin-bottom: 0cm;">     <span style="color:#000000;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Quindi, il ministero precisa come la disciplina relativa all&rsquo;assunzione, tramite apprendistato, dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilit&agrave;, costituisce una disciplina speciale, e pertanto questa tipologia contrattuale pu&ograve; ben essere utilizzata a prescindere dal requisito dell&rsquo;et&agrave; anagrafica posseduto al momento dell&rsquo;assunzione.</span></span></span></p> <p> 
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