La mobilità compensativa o interscambio

Di mobilità abbiamo già parlato. Ma in cosa consiste invece la mobilità compensativa, detta anche di interscambio? Come e dove si può applicare? Innanzitutto cerchiamo di interpretare l’articolo della Legge in cui si parla di questo tipo di mobilità. L’Art 7 del D. p.c.m. del 05/08/1988 prevede la possibilità di uno scambio tra i dipendenti della pubblica amministrazionemobilità volontaria; i dipendenti, anche se provenienti da un settore diverso, se l’amministrazione è d’accordo, in possesso di profili professionali corrispondenti ( ad es. se sono entrambi funzionari, o addetti alla contabilità, ecc), possono scambiarsi le mansioni. La norma lascia spazio alla discrezionalità, ciò vuol dire che le amministrazioni di riferimento possono stabilire il tipo di mansione da affidare ai dipendenti che usufruiscono di questo interscambio.

L’amministrazione, in ogni caso, si riserva sempre il diritto di cambiare la mansione e lo scambio non avviene mai senza il suo nulla osta.

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Founder Bianco Lavoro – Direttore del Master in Risorse Umane e del Master in Coaching Bianco Lavoro 📚 | Scrittore ✍️ | Speaker per università ed eventi 🎤 | Imprenditore internazionale attivo in 🇮🇹🇸🇰🇦🇪🇪🇸 | 30 anni di esperienza professionale 💼 –

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Il contratto di lavoro in appalto

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Sapevate che anche un contratto di lavoro si può appaltare? Come? Beh,  basta che ci sia un committente, ovvero un qualsiasi soggetto che incarichi un altro soggetto imprenditore, che sarà appunto l’appaltatore, di compiere un dato servizio o un’opera per denaro. L’appaltatore, ovvero l’imprenditore di turno dovrà, per compiere l’opera, organizzare i mezzi necessari e dirigere il lavoratori suoi dipendenti senza interferenze da parte del committente assumendosi il rischio d’impresa. Cos’è il rischio d’impresa? E’ la possibilità che l’imprenditore non riesca a coprire con il ricavo dei beni e servizi prodotti i costi generali quali retribuzione dei dipendenti, costi delle … Leggi tutto

Contratto a progetto: come funziona, usi e abusi

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Il contratto a progetto è stato introdotto nella normativa italiana con la legge 30 del 2003 (nota come Legge Biagi) ed è erede diretto del tanto odiato e criticato co.co.co. (contratto di collaborazione coordinata e continuativa). Le pesanti critiche levate verso il co.co.co., infatti, che veniva molto spesso utilizzato in maniera impropria come alternativa ad una assunzione, hanno indotto il legislatore a trasformarlo. introducendo dei paletti affinché fosse utilizzato per la sua reale funzione e per agevolare il datore di lavoro risparmiando sui costi del lavoro subordinato ed utilizzandolo come strumento di esagerata flessibilità. Il contratto a progetto si caratterizza … Leggi tutto

Il contratto d’inserimento

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Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione lavoro (cfl) e a seconda dei casi, serve a inserire o a re-inserire nel mondo del lavoro alcune categorie di persone attraverso un progetto chiamato piano di inserimento lavorativo, che serve a conseguire le giuste competenze professionali.

Destinatari del contratto d’inserimento sono lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni, i disoccupati di lunga durata tra 29 e 32 anni, i lavoratori con più di 50 anni senza posto di lavoro e quei lavoratori che vogliono riprendere un’attività e che non lavorano da molto tempo ( almeno due anni).

Inoltre è rivolto alle donne di qualsiasi età residente in particolari aree geografiche ( dove il tasso di occupazuione femminile è inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o del 10% in generale) e verso i portatori di handicap.

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