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Niente cassa integrazione per i professionisti

Brutte sorprese per i professionisti: secondo quanto sancito dalla riforma degli ammortizzatori sociali in deroga (cioè, cassa integrazione e provvedimenti di mobilità), i trattamenti sono applicabili esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle imprese. Ne deriva che, secondo il tenore letterale della revisione normativa, rimangono fuori i dipendenti degli studi professionali, per quella che il presidente di Confprofessioni, …

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Brutte sorprese per i professionisti: secondo quanto sancito dalla riforma degli ammortizzatori sociali in deroga (cioè, cassa integrazione e provvedimenti di mobilità), i trattamenti sono applicabili esclusivamente ai lavoratori dipendenti delle imprese. Ne deriva che, secondo il tenore letterale della revisione normativa, rimangono fuori i dipendenti degli studi professionali, per quella che il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha definito una scelta “incomprensibile e ingiustificata”.

Non mancano, d’altronde, i motivi di concreta lamentela. È lo stesso presidente di Confprofessioni che ricorda come il settore degli studi professionali stia attraversando una fase di profondissima crisi (come le imprese), e come l’inclusione dei professionisti all’interno del recinto di potenziali beneficiari dei provvedimenti di cui sopra non graverebbe in maniera significativa sul bilancio previdenziale.

Stando a quanto affermato dalla stessa Confederazione, inoltre, tra gennaio e ottobre 2013 sarebbero state autorizzate circa 220 milioni di ore di cassa integrazione in deroga, per un “peso” dei professionisti inferiore all’1% del totale, che scende allo 0,3% se si considera la proporzione sul complessivo monte ore della cassa integrazione.

Cosa è la cassa integrazione in deroga. La cassa integrazione in deroga è un intervento di integrazione salariale che supporta le imprese e i lavoratori che non risultano essere destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. La CIG in deroga spetta a tutti i lavoratori subordinati, e deve essere richiesta dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, unitamente dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente, che autorizzerà le richieste in deroga.

Per poter beneficiare del provvedimento, i lavoratori devono avere un’anzianità di lavoro di almeno 90 giorni dalla data della richiesta, e devono aver reso una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, presso il Centro per l’impiego (in caso contrario il lavoratore perde diritto alla prestazione). L’indennità ottenibile mediante la CIG in deroga è pari all’80% della retribuzione e ha una durata dipendente dagli accordi territoriali.

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