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Nuovo Articolo 18 non retroattivo: la pronuncia della Cassazione

<img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4052″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2013/12/Giustizia.jpg” style=”width: 160px; height: 109px; margin: 3px; float: left;” width=”2240″ height=”1520″ /><span style=”color:#000000;”>L<span style=”font-family: verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”>a <strong>Corte di Cassazione</strong>, Sezione Lavoro, con la sentenza depositata pochi giorni fa, ha sancito <strong>l’irretroattività del nuovo <a href=”news.biancolavoro.it/news/2374-il-jobsact-di-matteo-renzi-ok-per-l-ue-dubbi-in-italia” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Articolo 18</a> </strong>che, in altri termini,<strong> non può avere …

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 <img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4052" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2013/12/Giustizia.jpg" style="width: 160px; height: 109px; margin: 3px; float: left;" width="2240" height="1520" /><span style="color:#000000;">L<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">a <strong>Corte di Cassazione</strong>, Sezione Lavoro, con la sentenza depositata pochi giorni fa, ha sancito <strong>l'irretroattività del nuovo <a href="news.biancolavoro.it/news/2374-il-jobsact-di-matteo-renzi-ok-per-l-ue-dubbi-in-italia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Articolo 18</a> </strong>che, in altri termini,<strong> non può avere efficacia sui rapporti di lavoro interrotti ancor prima dell'entrata in vigore della legge Fornero</strong>. Attraverso tale pronuncia infatti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso che una società aveva presentato contro la sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale aveva già condannato l'impresa al pagamento di una somma pari ad alcune mensilità, oltre a disporre il reintegro del lavoratore, a titolo di risarcimento.</span></span></span>



Il vano ricorso della società metteva invece in evidenza il fatto che la legge Fornero potesse essere applicata anche per i licenziamenti che erano stati intimati prima dell’entrata in vigore della riforma sul mercato del lavoro, supportando tale convinzione con il fatto che la stessa legge disponeva che ad essere applicate per i licenziamenti successivi alla data di entrata in vigore sarebbero state le norme di natura processuale (e, per i difensori della società, lasciando quindi intendere che tutte le altre norme fossero sostanzialmente retroattive).

La tesi difensiva della società è stata tuttavia respinta dalla Cassazione, secondo cui l’irretroattività delle disposizioni di natura processuale non implica, automaticamente, che tutte le altre misure (come quelle sui licenziamenti illegittimi) possano essere applicate anche ai licenziamenti avvenuti prima dell’entrata in vigore della riforma. A ulteriore sostegno di ciò, la Corte  ha rilanciato anche quanto contenuto nelle regole generali delle disposizioni pre-leggi del Codice Civile, che all’art. 11 ricordano come la nuvoa legge non possa essere applicata né ai rapporti giuridici esauriti prima dell’entrata in vigore, e nemmeno a quei rapporti che, pur non conclusi, sono comunque sorti prima della sua entrata in vigore, se, in questo caso, “si disconoscono gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; ed è appunto questo il caso del licenziamento già giudicato illegittimo”.

Insomma, affinchè la società potesse far valere i propri desideri, sarebbe servita una previsione specifica e transitoria che autorizzasse il giudice ad applicare in maniera retroattiva le misure sulla tutela per l’illegittimità del licenziamento. Non è detto, in tal proposito, che l’aspetto non possa esser rivisto in alcune delle nuove proposte di riforma del mercato del lavoro.

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