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Pensione di inabilità: vale il reddito imponibile per il calcolo dei requisiti

Una recente sentenza ha indicato per poter calcolare i requisiti per l’ottenimento della pensione di inabilità vale il reddito imponibile.

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Stando a quanto recentemente ricordato dalla sentenza n. 5450/2017 della Corte di Cassazione, per cercare di capire se si abbia o meno diritto alla pensione di inabilità è necessario fare riferimento al reddito imponibile, inteso come tale quello di cui il soggetto “abbia effettiva disponibilità”. Con tale pronuncia, la Suprema Corte ha così accolto la richiesta di una donna all’ottenimento del ripristino della pensione di inabilità civile revocatale per l’avvenuto superamento del requisito reddituale.

Pensione di inabilità, cosa dice la nuova sentenza

Pensione di inabilitàIn particolare, ricostruisce la Corte nella sua sentenza, la questione è se il reddito cui occorre fare riferimento per la pensione d’invalidità civile sia quello “imponibile” e cioè, secondo la formulazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, (TUIR), la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi assistenziali e previdenziali), ovvero il reddito lordo, comprensivo di tali oneri.

Ebbene, ripercorrendo quanto già adottato dalla giurisprudenza con sentenza n. 4158 del 22 marzo 2001 e più di recente con l’ordinanza n. 11582 del 2015 e con Cass. n. 21529/2016, gli Ermellini affermano di preferire la prima soluzione. “Ed invero, milita in favore di tale conclusione l’osservazione che nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, è il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione” – si annota nella sentenza – “In tale sistema, è infatti lo stesso legislatore che nell’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sopra richiamato, ha escluso dal reddito computabile gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione. È poi proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, che impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistibile abbia effettiva disponibilità”.

Ancora, la Corte ricorda come “nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 Cost. Inoltre, quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come è avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6”, che – con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale – ha previsto che alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

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