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Pensioni opzione donna 2016: la nuova circolare Inps

L’Inps comunica di essere in procinto di lavorare le richieste di pensionamenti anticipati con l’opzione donna: ecco a che punto siamo.

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L’Inps, con la circolare 45/2016, ha comunicato di aver ripreso la lavorazione delle pratiche che sono state presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti pe accedere al regime pensioni opzione donna 2016, entro lo scorso 31 dicembre: 35 anni di contributi insieme all’età anagrafica di 57 o 58 anni e tre mesi. Ma di cosa si tratta? E quale è lo stato della lavorazione delle domande presentate all’istituto di previdenza? Il regime pensioni opzione donna è sperimentale, introdotto dalla legge n.243/2004 (la c.d. riforma Maroni) che permette di poter anticipare il momento in cui si andrà in pensione, a condizione di optare per il calcolo della pensione (integralmente) con la regola contributiva. L’opzione donna, con simili requisiti, interessa pertanto – appunto – solo le donne che hanno il regime misto, e cioè con anni di contributi ricadenti prima del 1° gennaio 1996.

pensioni opzione donna 2016
image by Racorn

La legge di Stabilità 2016 ha scelto di prorogare tale regime pensioni opzione donna 2016 fino al 31 dicembre 2015, scadenza entro la quale viene richiesto alle donne di maturare un’anzianità contributiva pari o superiore al già ricordato limite di 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago, cioè per i dipendenti pubblici, sono sufficienti 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un’età anagrafica che deve invece essere pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome.

In questa ipotesi, attraverso l’attivazione dell’opzione donna per il calcolo della “nuova” pensione attraverso la regola contributiva, le lavoratrici possono conseguire il diritto all’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando la liquidazione una volta decorsa la finestra di 12 o di 18 mesi a seconda che si tratti di lavoratrici dipendenti oppure autonome.

Ancora, nello stesso materiale normativo l’Inps ha chiarito che la scadenza del 31 dicembre 2015 deve essere considerato un termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna, e non anche la finestra di cui si è detto.

Contemporaneamente l’Inps ha chiarito una seconda novità, relativa la penalizzazione per le pensioni anticipate e, in particolar modo, la novità sulla sua disapplicazione alle pensioni decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 introdotta sempre dalla legge Stabilità 2016. La legge n. 190/2014 ha infatti previsto che, con effetto sulle sole pensioni che decorrono dalla data del 1° gennaio 2015, la riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione a un’età inferiore ai 62 anni non si applica ai soggetti che maturano il requisito dell’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Grazie alla legge n. 208/2015, la deroga è stata estesa anche alle pensioni anticipate che hanno decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, ma solo con riferimento ai ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2016.

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