Lo scorso 6 aprile è stato ratificato da Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e Confcommercio (senza la firma della CGIL) l’accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Confcommercio Terziario che interessa quasi tre milioni di lavoratori addetti nella grande distribuzione, nelle piccole aziende della distribuzione, del terziario e dei servizi.
Il nuovo contratto, che sostituisce l’ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011, valido fino a tutto il 2013, oltre alle consuete modifiche dei minimi tabellari, demanda alla contrattazione di secondo livello, oltre alle materie già indicate dal precedente contratto, quelle inerenti il mercato del lavoro, l’organizzazione e l’orario di lavoro e la possibilità di derogare al contratto nazionale con accordi finalizzati alla produttività, all’organizzazione del lavoro ed al servizio alla clientela.
In linea con la volontà del Ministero del Lavoro di rafforzare la bilateralità, sono aumentate le quote alternative al pagamento dei fondi di assistenza sanitaria integrativa di Est e Quas e rimangono confermate le disposizioni in materia di “Collegato Lavoro”.
Tuttavia i cambiamenti più rilevanti riguardano gli istituti della malattia, del periodo di prova, dei permessi e del preavviso.
Vediamoli meglio nel dettaglio.
COSA CAMBIA PER IL LAVORATORE “CAGIONEVOLE DI SALUTE”?
Il nuovo CCNL stabilisce che nel corso di ciascun anno di calendario (ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre), il trattamento per i primi 3 giorni di malattia venga corrisposto al 100% solamente per i primi due eventi morbosi, mentre per quelli successivi verrà progressivamente ridotto al 66% per il terzo evento ed al 50% per il 4° evento.
A partire dalla quinta malattia dell’anno di riferimento, dunque, per i primi tre giorni non verrà erogato, dal parte del datore di lavoro, alcun trattamento retributivo.
Tale penalizzazione, che comunque non interviene sul trattamento retributivo per i periodi di malattia superiori a tre giorni, non si applica ad esempio nelle ipotesi di ricovero ospedaliero o day hospital, nel caso di malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai dodici giorni o in presenza di una patologia grave e continuativa con terapie salvavita e per le malattie a partire dall’accertamento dello stato di gravidanza della lavoratrice.
Tale inasprimento, secondo i firmatari del rinnovo, ha come obiettivo principale quello di limitare il fenomeno del “microassenteismo” e, dunque, evitare che i lavoratori inviino il certificato medico anche per un lieve mal di gola o per generiche cefalee (patologie per le quali il medico di base solitamente riconosce una prognosi di pochissimi giorni).
Il sindacato che si è rifiutato di sedersi al tavolo per la firma, dal canto suo, sostiene che questa drastica modifica della disciplina della carenza rappresenti, in realtà, un’arbitraria ed ingiustificata privazione di diritti conquistati in decenni di lotte sindacali e non un mero strumento utile a limitare l’abuso dell’assenteismo, particolarmente nocivo per le aziende che devono confrontarsi con il mercato globale.
MENO PERMESSI PER I NEO-ASSUNTI: IN PERICOLO IL DIRITTO AL RIPOSO?
Se la modifica in materia di malattia, almeno sulla carta, dovrebbe soltanto riportare a livelli fisiologici il tasso di assenteismo nelle aziende, quella sui permessi, a detta di molti, rischia di ripercuotersi anche sui lavoratori “virtuosi”.
Prima del rinnovo, infatti, nelle aziende sotto i 15 dipendenti era possibile usufruire, ad integrazione delle ferie previste dal contratto, di un totale di 88 ore annue di permessi (composte dalle ore di R.O.L. E di ex-festività) e per le aziende con oltre i 15 dipendenti il monte ore saliva addirittura a 104.
Il nuovo C.C.N.L., invece, prevede per tutti i nuovi assunti, dalla data della firma del rinnovo, per i primi due anni di lavoro soltanto 32 ore di permessi (corrispondenti alle festività abolite) a prescindere dal numero di dipendenti dell’azienda.
I lavoratori assunti dal 26 febbraio 2011, dunque, matureranno i permessi aggiuntivi contrattualmente previsti al 50% dopo due anni dalla data di assunzione e al 100% dopo quattro anni dall’accesso in azienda.
E’ importante sottolineare, tuttavia, che per i lavoratori che si vedono trasformare il proprio contratto di apprendistato, a tempo determinato o di inserimento in contratto a tempo indeterminato, il calcolo dell’anzianità di servizio decorrerà dalla data della prima assunzione.
Tale novità sarà applicabile soltanto qualora quest’ultima sia avvenuta in data antecedente al 26 febbraio 2011: in caso contrario, non se ne terrà conto.
LAVORATORI IN PROVA: LA NUOVA TEMPISTICA PER DIMOSTRARE LE PROPRIE CAPACITA’ E PER CAPIRE SE E’ IL LAVORO “GIUSTO”.
Per i lavoratori in prova inquadrati al 6° o 7° livello viene aumentato di 15 giorni il periodo di prova assestandosi sui 45 giorni di lavoro effettivo, mentre per quelli al 4° e 5° livello il periodo di prova, applicando lo stesso aumento, arriva a 60 giorni di lavoro effettivo (livellandosi, in tal modo, al periodo richiesto per i colleghi inquadrati al 2° o 3°).
Alcune perplessità emergono considerando che le mansioni tra questi ultimi livelli sono particolarmente diverse e sarebbe stato, dunque, auspicabile il mantenimento di una differenziazione, fondata proprio su tale eterogeneità.
TEMPI PIU’ BREVI PER LE DIMISSIONI E PER IL LICENZIAMENTO.
Il nuovo C.C.N.L. è intervenuto anche per diminuire i termini di preavviso per le dimissioni ed i licenziamenti, tenendo conto degli anni di servizio e del livello di inquadramento.
Semplificando, si va dai dieci giorni di calendario per il lavoratore del 6° o 7° livello con meno di cinque anni di servizio, ai novanta giorni di calendario dei dirigenti con più di un decennio di anzianità.
Attenzione, dunque, a controllare la tempistica obbligatorio qualora abbiate trovato una nuova opportunità e vogliate lasciare l’attuale datore di lavoro!
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