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Trasformazione di contratti da part a full time in costanza di contratto di solidarietà

Il contratto di solidarietà: da part time a full time, le nuove risposte del Ministero del Lavoro.

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Con risposta a interpello 14-2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formulato un importante chiarimento dinanzi a istanza avanzata dall’Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo, che desiderava conoscere il parere della Direzione generale delle attività ispettive in ordine alla corretta interpretazione della disciplina in materia di contratto di solidarietà difensivo sancita dal D.Lgs. n. 148/2015 e, in particolare, se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale.

contratto di solidarietà
image by Micolas

La risposta articolata del Ministero parte dalla lettura dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015 che, nel disciplinare organicamente il sistema degli ammortizzatori sociali, ha individuato il contratto di solidarietà quale causale di intervento di integrazione salariale straordinario (CIGS). Il comma 5 dello stesso art. chiarisce poi come mediante “la stipula del contratto di solidarietà sotto forma di contratti collettivi aziendali le parti stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego”.

Stabilito ciò, si ricorda anche come la legge preveda che “la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà” fermo restando che “per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato”.

Contratto di solidarietà e “temporanee esigenze”

Partendo da ciò, il Ministero chiarisce che a fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l’attività, resta ferma la possibilità per le parti di derogare alla riduzione precedentemente determinata, in virtù di clausole contenute nello stesso contratto. Al riguardo, con D.M. 13 gennaio 2016 n. 94033, il Ministero ricorda che “in caso di variazioni che comportino una minore riduzione di orario, l’azienda ne dovrà dare comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’INPS, mentre in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà” e che “il decreto inoltre prevede, in linea con la precedente disciplina, che è ammissibile l’applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro”.

Pertanto, dal quadro di cui sopra, emerge che eventuali modifiche alla riduzione media originariamente concordata, risultano compatibili con la ratio del contratto di solidarietà, e non necessitano della definizione di un nuovo accordo, laddove le stesse comportino una minore riduzione di orario e siano attuate in conformità alle modalità derogatorie già previste.

Concludendo, afferma infine il Ministero, “risultano compatibili con il contratto di solidarietà in essere e non richiedono la stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita – sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato – secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Qualora, invece, le trasformazioni in questione incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo contratto di solidarietà”.

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