Home » News Lavoro » cassazione e legge

Uso eccessivo del cellulare al lavoro: può essere riconosciuta la malattia professionale

<span style=”font-family: verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4430″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/Giudice.jpg” style=”width: 160px; height: 107px; margin: 3px; float: left;” width=”1550″ height=”1033″ />Se il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, contrae una patologia a causa dell’uso eccessivo del cellulare, tale <strong>malattia </strong>può essere riconosciuta come “<strong>professionale</strong>” e, di conseguenza,<strong> il …

Leggi tutto

Condividi questo bel contenuto
 <span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4430" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/Giudice.jpg" style="width: 160px; height: 107px; margin: 3px; float: left;" width="1550" height="1033" />Se il lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, contrae una patologia a causa dell’uso eccessivo del cellulare, tale <strong>malattia </strong>può essere riconosciuta come “<strong>professionale</strong>” e, di conseguenza,<strong> il dipendente ha diritto a percepire la corrispondente rendita di invalidità</strong>. Ad affermarlo è la sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione, che ha così dato ragione a un lavoratore che, per molti anni e per diverse ore del giorno, ha dovuto utilizzare un dispositivo telefonico per svolgere la propria attività lavorativa, maturando la comparsa di una patologia tumorale.</span></span></span>

<br />  <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">La Suprema Corte ha così chiuso la vicenda di un ex dirigente aziendale affetto da neoplasia benigna al nervo trigemino. Una malattia diagnosticata nel 2002, e per la quale è stato <strong>riconosciuto il nesso causale tra l’attività svolta, l’esposizione alle onde elettromagnetiche e, appunto, la comparsa della patologia.</strong><br />  <br />  Valutato quanto sopra, la Corte ha così condannato l’Inail a corrispondere la rendita all’80% per malattia professionale, affermando che la <strong>malattia professionale</strong> – oltre che sulla base dei consueti termini di ragionevole certezza – può essere sostenuta anche sulla base di un giudizio probabilistico.<br />    <br />  Ma vediamo più nel dettaglio quali sono le valutazioni compiute dai giudici. Nella pronuncia si ricorda innanzitutto come la parte che ha agito in giudizio deduceva che “<em>in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale</em>” e che “<em>le prove acquisite e le indagini medico legali avevano permesso di accertare, nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti fattuali dedotti, in ordine sia all'uso nei termini indicati dei telefoni nel corso dell'attività lavorativa, sia all'effettiva insorgenza di un "neurinoma del Ganglio di Gasser"' (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente, come nel caso di specie, il nervo cranico trigemino), con esiti assolutamente severi nonostante le terapie, anche di natura chirurgica, praticate</em>”.<br />  <br />  Dopo aver esaminato con attenzione gli studi medici condotti sul caso, i giudici hanno ricordato come secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, “nel caso di <strong>malattia professionale non tabellata</strong>, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia”.<br />   <br />  Con tali deduzioni, i giudici hanno così legittimamente confermato il nesso tra l’utilizzo dei dispositivi telefonici a lavoro e l’insorgenza della malattia, riconoscendo di fatto il diritto del lavoratore all’ottenimento dell’indennità relativa.</span></span></span>
Condividi questo bel contenuto
× Eccomi!