Con la recente circolare n. 22 dell’11 luglio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le condizioni e le modalità di attuazione del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016, individuando in tal modo i criteri per l’accesso a un ulteriore periodo i CIGS a beneficio delle aziende che stanno attraversando una fase di crisi aziendale, e che durante il trattamento cessino l’attività e cedano l’azienda con riassorbimento del personale.
La circolare introduce pertanto la possibilità di poter ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria “sino ad un limite massimo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018”.
Per quanto invece concerne le condizioni per l’autorizzazione al trattamento, le stesse sono da intendersi disciplinate dal decreto sopra riportato, e da intendersi come proroghe al trattamento di CIGS per crisi aziendale già in corso. In particolare, è “innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale (…) e stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, presupposto del programma di crisi aziendale in corso, sia nell’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indichino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda stessa e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS”.
Ancora, la circolare chiarisce come il piano di cessione deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve inoltre stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri- tra le altre condizioni- come il piano di sospensioni dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività.
Nella stessa sede l’impresa dovrà anche presentare un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso. “Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di cigs, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate” – aggiunge la circolare.
Infine, il documento diramato dal Ministero sottolinea come ancora prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento, tale onere finanziario sarà parte integrante del verbale. “Tuttavia” – chiarisce la circolare – “qualora in sede di accordo il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di consuntivazione della spesa di cui al comma 1 dell’articolo 5 del DI n. 95075 del 25 marzo 2016- indichi che sia stato raggiunto, ovvero venga raggiunto prima del termine dell’anno di riferimento, il limite dei 50 milioni annui assegnati, non si potrà procedere al perfezionamento dello stesso. Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile. Il Ministero dello sviluppo economico in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria”.
Infine, dopo la stipula del sopracitato accordo, la società cedente dovrà presentare (“in tempi congrui”) una istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., div. IV, per il tramite del sistema informatico di cigs on line. Tale istanza deve essere corredata dal verbale di accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie e coinvolti nel
trasferimento aziendale, dal programma di cui all’ articolo 2 del Decreto interministeriale e dal piano delle sospensioni del personale.
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