L‘aspettativa dal lavoro, ovvero l’assenza dal luogo di lavoro domandando un periodo di aspettativa, è un diritto riconosciuto dalla legge ai lavoratori. Ma quale è la normativa di riferimento? Quanto dura l’aspettativa dal lavoro? Quali sono i casi che forniscono il diritto a un’aspettativa dal lavoro retribuita, e quando invece è necessario procedere per un’aspettativa non retribuita?
Indice
- Aspettativa cariche pubbliche elettive
- Aspettativa dottorato di ricerca
- Aspettativa per avvio attività professionale
- Aspettativa per motivi personali
- Aspettativa per formazione
- Aspettativa per volontariato
- Aspettativa per gravi motivi familiari
- Aspettativa per legge 104
- Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all’estero
- L’aspettativa è un diritto o una concessione del datore di lavoro?
Aspettativa cariche pubbliche elettive
L’elenco delle ipotesi in cui si abbia diritto a un’aspettativa è piuttosto lunga. Cominciamo a vedere i casi principali, partendo da quella per le cariche pubbliche elettive, non retribuita. Il lavoratore potrà domandare un periodo di assenza dal lavoro che possa permettergli di svolgere il suo mandato in seguito a un’elezione presso un’assemblea pubblica.
L’aspettativa è riconosciuta nell’ipotesi in cui il lavoratore vada a ricoprire una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.
Se ricade nelle ipotesi di cui sopra, il lavoratore conserva il diritto a conservare il posto di lavoro, ma non riceverà alcuna retribuzione.
Aspettativa dottorato di ricerca
Anche l’aspettativa per il dottorato di ricerca è un diritto che spetta al dipendente. E anche per l’aspettativa per dottorato di ricerca, come si intuibile, non è prevista alcuna retribuzione (a meno che il dottorato sia senza borsa). La concessione del periodo di aspettativa è riferibile al dipendente pubblico che abbia già ottenuto l’ammissione a un corso di dottorato presso un’università. La durata dell’aspettativa deve essere coincidente a quella del corso di dottorato.
Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente entro i 2 anni successivi, il lavoratore dovrà restituire le retribuzioni percepite durante l’aspettativa.
Aspettativa per avvio attività professionale
Il pubblico dipendente ha il diritto di richiedere un periodo di aspettativa utile per poter avviare un’attività professionale o imprenditoriale. La durata è di massimo 12 mesi, eventualmente frazionati. In ogni caso, il periodo di aspettativa si intende non retribuito e non rileva ai fini pensionistici.
Aspettativa per motivi personali
Il lavoratore dipendente che viene assunto a tempo indeterminato può richiedere l’aspettativa per motivi personali o familiari, per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati.
Aspettativa per formazione
I lavoratori dipendenti pubblici e privati, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso una stessa azienda o pubblica amministrazione, possono domandare un’aspettativa di formazione per un periodo non superiore a 11 mesi (continuativo o frazionato). La formazione deve essere in ogni caso finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del Titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro.
In ogni caso, questa forma di aspettativa si intende non retribuita.
Aspettativa per volontariato
Un altro caso di aspettativa è relativa all’assenza del lavoro per volontariato. I dipendenti pubblici e privati possono infatti ricorrere a un periodo di aspettativa per poter prestare soccorso e assistenza nelle ipotesi di calamità e di catastrofi, per un periodo di tempo da 30 a 90 giorni continuativi all’anno, oppure per poter partecipare a attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione (fino a 30 giorni annui complessivi).
L’aspettativa è retribuita, ma il datore di lavoro può comunque domandare il rimborso alla protezione civile entro 2 anni.
Aspettativa per gravi motivi familiari
L‘aspettativa per gravi motivi familiari è un’aspettativa prevista dalla legge per una durata massima di 2 anni nell’intero arco della vita lavorativa (fruibile anche in maniera frazionata). Il congedo, non retribuito, può essere richiesto per problemi legati al decesso di un familiare, per la cura e per l’assenza di un familiare, per grave disagio personale del lavoratore (non malattia).
Si tenga conto che i familiari per i quali può essere richiesta l’aspettativa sono il coniuge, i figli, i genitori, nonché fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, anche qualora non risultino conviventi. Possono inoltre essere considerati soggetti portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, ed i componenti della famiglia anagrafica, ammettendo quindi anche i conviventi e, in generale, le famiglie di fatto, a godere della tutela.
Aspettativa per legge 104
Si tratta anche in questo caso di un congedo previsto dalla legge per la durata di 2 anni nella vita lavorativa. Contrariamente all’aspettativa che abbiamo appena esaminato, questa aspettativa è retribuita, ma la motivazione può essere ricollegabile esclusivamente alla cura e all’assistenza di un prossimo congiunto, soggetto affetto da handicap grave.
Aspettativa per il ricongiungimento con il coniuge all’estero
È un’aspettativa non retribuita, prevista solamente per i dipendenti pubblici: può essere domandata se il coniuge del lavoratore presta servizio all’estero, nel caso in cui l’amministrazione non può trasferire il soggetto nella stessa località in cui si trova il marito o la moglie.
L’aspettativa è un diritto o una concessione del datore di lavoro?
Per comprendere se l’aspettativa sia un diritto o una concessione del proprio datore di lavoro bisogna entrare in un contesto più specifico e cercare di capire se quella determinata forma di aspettativa sia prevista o meno da disposizioni di legge, o se magari sia prevista in un contratto nazionale collettivo, e in che forme.
Per esempio, alcune forme sono previste dalla legge come diritti: si pensi ai lavoratori che vengono chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive, o ancora ai periodi di aspettativa per terapia di disintossicazione. In altri casi ancora, come ad esempio riguarda i motivi familiari e i motivi formativi, non si parla di un diritto, ma il datore di lavoro che nega tale periodo di assenza deve comunque giustificare il motivo del rifiuto, per comprovate esigenze di servizio.
In linea di massima, occorrerà pertanto comprendere caso per caso di cosa si tratta, e in che modo il contratto collettivo nazionale lo prevede, e con quali modalità di richiesta e con quali durate, considerando che in molti casi i contratti ampliano e integrano quanto previsto dalla legge.
Vi invitiamo pertanto a contattarci per i quesiti più specifici.
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