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Assegno di mantenimento: assolto uomo disoccupato che da tre anni non lo versava

Il tribunale penale di Bari ha assolto un uomo disoccupato che non versava l’assegno di mantenimento per i figli minorenni. Non è stato commesso reato perchè non erano presenti i mezzi necessari per il mantenimento della famiglia stessa.

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Il Tribunale penale di Bari ha assolto un uomo che da tre anni non versava l’assegno di mantenimento per i figli perchè disoccupato e senza i mezzi necessari per il suo sostentamento e quello della famiglia. Quando il mantenimento deve essere versato e cosa succede nel caso di mancato versamento?

assegno di mantenimento

Assolto il disoccupato che non versava il mantenimento

Il Tribunale penale di Bari ha recentemente assolto un uomo che non ha versato il dovuto assegno di mantenimento, in quanto disoccupato. L’uomo era stato accusato dalla ex moglie e denunciato, per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, in quanto per tre anni non ha versato mensilmente l’assegno per il mantenimento dei figli minorenni. Il tribunale ha accolto la tesi in difesa dell’uomo, rappresentato dall’avvocato Pasquale La Ghezza che ha chiesto l’assoluzione del 50 enne di Conversano. L’uomo è così stato assolto in quanto vive in una condizione di povertà che, effettivamente gli impedisce di versare l’assegno di mantenimento.

Inoltre, la situazione economica dell’uomo è stata aggravata anche dalla corresponsabilità da attribuirsi alla ex moglie. Il denaro utile per il mantenimento stesso, poteva essere ricavato vendendo un’immobile, a cui però la donna si è fortemente opposta. In questo caso il mancato versamento del denaro, da parte dell’uomo è legato a fattori esterni che effettivamente non gli  hanno permesso di adempiere ai suoi doveri familiari.  Per tale motivo c’è stata l’assoluzione.

Assegno di mantenimento: di cosa si tratta?

L’assegno di mantenimento è un provvedimento di carattere puramente economico, deciso dal giudice in sede di separazione dei due coniugi. Tale provvedimento consiste nel periodico versamento di una somma di denaro (il cui ammontare può mutare nel corso del tempo) al coniuge ritenuto economicamente debole ed agli eventuali figli nati dal matrimonio stesso. L’assegno di mantenimento ha il compito di dare assistenza materiale al coniuge e ai figli, garantendone il sostentamento stesso. Infatti, l’obbligo dell’assistenza materiale che nasce con il matrimonio stesso, non si elimina con la separazione così come non si sospende durante il corso della causa di separazione.

Quando si ottiene il mantenimento

L’assegno di mantenimento al coniuge e ai figli, nel caso questi siano presenti, si verifica nel caso in cui sussistano determinate condizioni, ossia:

  • Bisogna che il coniuge richiedente l’assegno, ne faccia specifica richiesta in fase di domanda di separazione;
  • al coniuge stesso che fa richiesta di assegno, non può essere addebitata la separazione;
  • il coniuge richiedente non deve possedere redditi propri;
  • il coniuge tenuto al versamento dell’assegno deve avere a disposizione mezzi economici idonei.

L’assegno di mantenimento è di carattere periodico, con una scadenza solitamente mensile. Questo può corrispondere in somme di denaro oppure in voci di spesa, come ad esempio le spese condominiali, il canone di affitto ecc. Tale misura, anche nel caso di separazione tra i coniugi, permette ai genitori di contribuire in maniera effettiva al mantenimento, all’educazione ed all’istruzione dei figli.

Il mantenimento a favore del coniuge

Il mantenimento a favore del coniuge deve essere versato, nel caso in cui questo non abbia redditi propri che possano permettergli di andare a conservare il precedente tenore di vita (articolo 156 del codice civile). In questo caso, il giudice (se non c’è un accordo raggiunto in maniera pacifica dai coniugi stessi) può ordinare ad una delle parti (avente reddito proprio) di versare all’altra parte, una somma di denaro periodica. L’ammontare dell’assegno varia e deve essere relazionata al reddito del coniuge tenuto a versarlo ed ai bisogni dell’altra parte. Nello stesso articolo 143 del codice civile, si legge che, il reciproco mantenimento tra coniugi ha riferimento giuridico nell’obbligo e dovere di assistenza morale e materiale a carico di entrambe le parti.

Il mantenimento a favore dei figli

La legislazione impone ai coniugi, siano essi separati o divorziati, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli e dei loro bisogni. Nel calcolare l’ammontare dell’assegno di mantenimento che uno dei due coniugi (avente reddito proprio) deve versare a favore dell’altra parte, il tutto finalizzato al mantenimento e sostentamento dei figli, si devono tenere in considerazione differenti elementi:

  •  le attuali esigenze dei figli;
  • il tenore di vita che i figli avevano prima della separazione dei genitori;
  • la permanenza presso ciascun genitore;
  • la situazione reddituale di entrambi i genitori;
  • la valenza di carattere economico dei compiti di cura e domestici assolti da entrambi i genitori.

L’ammontare dell’assegno può anche essere deciso in maniera consensuale dai due coniugi. Tuttavia se questo accordo viene a mancare, sarà il giudice ad avere la piena libertà decisionale nella determinazione della somma di denaro dovuta. L’obbligo della cura materiale dei figli, perdura fino a quando questi non siano in grado di mantenersi economicamente, ossia fino a quando non trovano un lavoro. Questo vuol dire che l’assistenza materiale può sussistere anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Cosa succede nel caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento?

Come detto precedentemente, la legislazione anche in caso di separazione dei genitori, prevede l’obbligo di questi al sostentamento materiale dei figli nati dal matrimonio. Tuttavia nella determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento, occorre sempre tenere in considerazione la reale situazione economica dei genitori stessi ed i relativi bisogni dei figli. Il tutto viene fatto attraverso un’attenta ricostruzione delle situazioni patrimoniali e reddituali dei genitori. L’articolo 570 del codice penale sostiene che, l’omesso pagamento dell’assegno fa scattare il reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Qualora questo ricade sui figli minorenni, prevede la reclusione fino ad 1 anno ed una multa di 1.032 euro.

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