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Assegno di mantenimento, sentenza stabilisce la misura di riferimento

Una nuova pronuncia rivede i termini di riferimento per l’assegno di mantenimento che spetta all’ex coniuge dopo la separazione.

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La recente sentenza 394/2016 del Tribunale di Trento, ha contribuito a fare un po’ di chiarezza sulla misura di riferimento alla quale è possibile fissare l’assegno di mantenimento a carico del marito nei confronti della moglie. Stando a quanto si afferma nella pronuncia, l’assegno di mantenimento deve essere idealmente conteggiato tenendo conto del tenore di vita che la donna avrebbe potuto godere se la convivenza coniugale fosse proseguita, e prescindendo dunque da quello all’insegna del risparmio che è stato concretamente fruito dalla coppia.

tribunaleIl caso su cui si è interrogato il Tribunale è discretamente interessante. Protagonista un uomo, separatosi dalla moglie, titolare di una ditta individuale che opera nel settore del commercio del bestiame. Il suo reddito individuale nel corso degli anni è fortemente calato – come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi – ma non è certo calato il volume d’affari della ditta, la cui potenziale redditività non è stata pertanto irrimediabilmente compromessa.

Pertanto, sulla base di ciò, i giudici hanno ritenuto come termine di riferimento per il calcolo dell’assegno di mantenimento non solamente il dato (negativo) del reddito imponibile, quanto anche l’effettiva disparità patrimoniale tra i due coniugi, visto e considerato che l’ex moglie non ha mai ottenuto significative risorse pecuniarie dell’attività di coadiuvante dell’azienda agricole del figlio. I mezzi di cui dispone la donna non le consentono inoltre di ottenere una facile ricollocazione sul mercato del lavoro, alla luce anche della sua età (56 anni), della difficile congiuntura economica, e non solo.

I giudici hanno poi ricordato come il tenore di vita precedente alla separazione era di buono standard, non solo grazie a un reddito del marito (che, come si è accennato, è però in calo) quanto anche dal patrimonio immobiliare della coppia, delle sue entrate annuali, dei beni donati ai figli, e così via. Pertanto, i giudici hanno ritenuto più opportuno non considerare – come termine di riferimento per il calcolo dell’assegno di mantenimento – il solo reddito del marito, quanto anche gli altri elementi dell’ordine economico in grado di incidere sulle condizioni delle parti. Non rileva, ai fini del calcolo, anche il fatto che prima della separazione il richiedente l’assegno abbia tollerato, subito o accettato un tenore di vita inferiore rispetto a quanto possibile.

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