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Assicurazione responsabilità civile avvocati: ecco come sarà

Si profila la nuova assicurazione responsabilità civile avvocati. Previsti anche gli infortuni.

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Il ministero della giustizia, dopo tre anni e mezzo dall’avvio della riforma forense, ha predisposto una bozza di decreto con il quale desidera individuare le condizioni minime ed essenziali dell’assicurazione responsabilità civile avvocati, attuando in tal modo l’art. 12 della l. 247/2012. Ma cosa prevede la nuova assicurazione sulla rc degliavvocati? Quali sono i suoi tratti salienti? Cerchiamo di riassumerli nelle righe che seguono, facendo chiarezza su un tema che riguarderà tutti i legali italiani.

Quali sono le coperture previste dalla legge

assicurazione responsabilità civile avvocati
image by wavebreakmedia

Cominciamo con il ricordare che la bozza di decreto prevede che l’assicurazione responsabilità civile avvocati copra per ogni tipologia di danno: sono dunque inclusi i danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri. Inoltre, l’assicurazione dovrà coprire la responsabilità per i pregiudizi che sono creati non solamente ai clienti, quanto anche alle controparti processuali, ai difensori delle controparti e a qualsiasi soggetto che sia estraneo al rapporto professionale. Non solo: l’assicurazione deve infatti prevedere anche la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Quali massimali sono previsti

I massimali dipendono dalla fascia di rischio. Si va così da un minimo di 500 mila euro per sinistro e per anno assicurativo per coloro che svolgono l’attività in forma individuale e hanno un fatturato entro i 70 euro (categoria A) fino ai 5 milioni di euro per sinistro, con un limite di 10 milioni di euro per anno assicurativo, per chi svolge attività in forma collettiva, con oltre 10 professionisti (categoria E).

Assicurazione sugli infortuni

Il decreto disciplina altresì l’assicurazione contro gli infortuni, prevista in favore dei legali e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Secondo la bozza di decreto, dovranno essere coperti gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale, i quali causino la morte, invalidità permanente o temporanea, nonché delle spese mediche. Inoltre, il contratto assicurativo deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attività professionale. In questo caso, i massimali minimi sono pari a 100 mila euro di capitale in caso di morte; 100 mila euro di capitale in caso di invalidità permanente e 50 euro di diaria giornaliera da inabilità temporanea.

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