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Atto di precetto: significato, forma, termini

Una guida completa all’atto di precetto: il suo significato, la sua forma, i termini di riferimento e tutto ciò che dovete sapere.

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L’atto di precetto è una formula di intimazione di pagamento, spesso “anticamera” dell’inizio dell’esecuzione forzata qualora non produca i risultati sperati. Nel dettaglio, l’art. 480 del Codice di procedura civile, rubricato “Forma del precetto”, lo definisce come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”. Ma quali sono le caratteristiche dell’atto di precetto?

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image by Racorn

Atto di precetto: significato e forma

Se il significato dell’atto di precetto è relativamente chiaro (torneremo nei prossimi paragrafi ad occuparci della sua importanza), della forma possiamo continuare a ricordare riprendendo in mano l’art. 480 del Codice di procedura civile, che al secondo comma ci informa che l’atto

deve contenere a pena di nullità l’indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest’ultimo caso l’ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

In aggiunta a ciò, il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. “In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso” – aggiunge poi l’articolo, tenendo comunque presente che l’omissione delle informazioni di cui sopra non comporta un pregiudizio per la validità dell’atto, ma solamente che se non viene fatta l’elezione del domicilio, le eventuali opposizioni al precetto saranno depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica o risiede o è domiciliato il debitore.

Infine, è stabilito che il precetto debba essere sottoscritto dal creditore istante personalmente o dal proprio difensore se questo si avvale dell’assistenza di questi. Una volta che la notifica è andata a buon fine, l’espropriazione forzata deve avvenire entro i 90 giorni successivi, decorsi i quali l’atto perde efficacia.

Atto di precetto su sentenza

Quando una parte vince una causa, ottenendo una sentenza favorevole ad accoglimento della propria domanda giudiziale, è a suo carico l’onere di notificare la sentenza alla controparte e all’avvocato della controparte. Unitamente alla sentenza, o con una successiva notifica, il creditore notifica altresì l’atto di precetto, un atto autonomo che consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avvertimento – già ricordato – che nel caso in cui non avvenga tale adempimento, si procederà a esecuzione forzata.

Considerato che il creditore deve sempre indicare – a pena di nullità – all’interno del processo, quale sia il titolo esecutivo del quale domanda l’adempimento, nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza essa andrà citata nell’atto di precetto unitamente alla data in cui la stessa è stata munita di formula esecutiva.

Atto di precetto in rinnovazione

Come abbiamo avuto modo di sottolineare, il precetto ha “validità” 90 giorni o, meglio, la parte ha 90 giorni dal momento della notifica dell’atto di precetto per poter avviare l’esecuzione forzata. E nel caso in cui i 90 giorni decorrano nell’inerzia del creditore e senza che il debitore abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto?

In questo caso, il recupero del credito dovrà necessariamente passare mediante un nuovo precetto, il c.d. “precetto in rinnovazione”. In altri termini, pur non avendo alcuna utilità procedimentale (i 90 giorni sono decorsi), il creditore può comunque cercare di ottenere una nuova e diversa esecuzione utile appigliandosi al precetto notificato più di 90 giorni prima. Ad ogni modo, l’efficacia del precetto in rinnovazione è dubbia, considerato che alcuni ufficiali giudiziali rifiutano di eseguire un pignoramento nell’ipotesi in cui il limite temporale sia stato superato: tuttavia, è bene ricordare che la giurisprudenza si è oramai consolidata nel ritenere che in caso di più esecuzioni da parte del creditore, fa sempre fede il primo precetto senza necessità di rinnovarlo.

Atto di precetto per rilascio immobile

L’atto di precetto per rilascio immobile è un documento che sulla base di un titolo esecutivo (una sentenza o un’ordinanza del giudice, nell’ipotesi di cui trattiamo in questo paragrafo) pone al debitore un ultimatum per adempiere, superato il quale il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata (ovvero, all’esproprio dei beni).

Per quanto concerne requisiti, forma e sostanza, nulla varia rispetto a un atto di precetto non legato a beni mobili registrati e immobili.

Atto di precetto su assegno

Come abbiamo già avuto modo di esaminare, pur brevemente, nelle righe che precedono, l’atto di precetto presuppone che il creditore abbia tra le mani un titolo esecutivo. Non tutti sanno che l’assegno impagato e la cambiale possono essere titoli esecutivi, a patto di rispettare alcune formalità. Per esempio, per quanto concerne l’assegno bancario o postale, è necessario che la data di emissione non sia più remota di sei mesi, non sia postdatato e non sia in bianco. Per la cambiale, è necessario che sia regolarmente munita di bollo e sia accettata dal trattario.

Atto di precetto compensi

Sulla base di quanto stabilito dal d.m. 55/2014 sul “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, è oggi possibile cercare di preventivare con maggiore attendibilità quanto “costi” predisporre un atto di precetto.

Si tenga tuttavia conto che i nuovi parametri possono essere applicati in mancanza di un diverso accordo tra avvocato e cliente, e che il principio che dovrebbe ispirare la determinazione dei compensi è pur sempre quello della proporzionalità tra il compenso e l’importanza, l’urgenza e il pregio dell’opera prestata, oltre che della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, della complessità delle questioni e delle condizioni soggettive del cliente.

Inoltre, nella prassi, tali elementi possono essere suscettibili di incidere sul compenso anche in maniera rilevante, e anche in modo tale da impattare con aumenti o diminuzioni del valore medio applicato superiori al 50%.

Detto ciò, a seconda del valore del precetto, è possibile ipotizzare i seguenti compensi medi:

  • valore tra 0 e 5.200 euro: compenso 135 euro;
  • valore da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro: compenso 225 euro;
  • valore da 26.000,01 euro a 52.000,00 euro: compenso 315 euro;
  • valore da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro: compenso 405 euro;
  • valore da 260.000,01 euro a 520.000,00 euro: compenso 540 euro.

Tenete tutta via conto, ribadiamo anche in questo paragrafo, come i valori possano essere condotti anche in significativo aumento e, pertanto, i numeri di cui sopra debbano essere assunti come meri termini di riferimento.

Atto di precetto e decreto ingiuntivo

L’atto di precetto non deve essere confuso con il decreto ingiuntivo, con il quale si differenzia anche in relazione alle diverse tempistiche. In particolare, il decreto ingiuntivo – per poter essere pienamente efficace – deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla sua emissione e, nel caso in cui si notifichi a mezzo posta, la decorrenza scatta dal momento in cui il creditore ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario e non da quello del ricevimento. Per tale ragione, se la consegna è avvenuta il 59mo giorno, ma l’atto è stato consegnato il 61mo giorno, la notifica è considerata nei termini.

A quel punto, il debitore ha 40 giorni di tempo dalla ricezione dell’atto per poter notificare al creditore l’eventuale opposizione. Anche in questo caso, per il calcolo dei tempi utili, si considera la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario nel caso in cui la notifica avvenga per posta. Chiarito ciò, ricordiamo anche che una volta che è stato notificato il decreto ingiuntivo, la sua efficacia rimane valida per 10 anni: il termine di prescrizione può inoltre essere interrotto con una semplice notifica dell’atto e fatto decorrere nuovamente da capo, trattandosi di un titolo giudiziario.

Come abbiamo invece discusso in relazione all’atto di precetto, non esistono termini minimi per la sua notifica, tranne l’efficacia già introdotta per il decreto ingiuntivo. In altre parole, se il titolo sul quale viene notificato l’atto di precetto è un decreto ingiuntivo, il precetto può essere notificato anche anni dopo la sua predisposizione, salvo che il decreto ingiuntivo sia stato notificato entro 60 giorni dall’emissione.

A differenza del decreto ingiuntivo, però, l’atto di precetto ha una scadenza pari a 90 giorni, oltre i quali esso non è più valido. Ne deriva che il credito dovrà notificarne uno nuovo e successivo per poter procedere al pignoramento.

Atto di precetto: modello

Ecco di seguito il modello di un atto di precetto da usare come esempio:

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Per dettagli maggiori consigliamo comunque di rivolgersi ad un legale di fiducia.

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