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Avvocati: possibile reiscrizione dopo cinque anni da radiazione

<span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><strong><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4705″ alt=”toghe avvocati reiscrizione radiazione” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/avvocati.jpg” style=”width: 160px; height: 120px; margin: 3px; float: left;” width=”2600″ height=”1954″ /><a href=”https://www.biancolavoro.it/orientamento/1835-laurea-in-giurisprudenza-tra-sbocchi-professionali-e-difficolta” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Gli avvocati</a> che hanno subito la radiazione (cancellazione) dall’Albo di appartenenza possono richiedere la reiscrizione dopo cinque anni dall’esecuzione del provvedimento di …

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 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4705" alt="toghe avvocati reiscrizione radiazione" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/avvocati.jpg" style="width: 160px; height: 120px; margin: 3px; float: left;" width="2600" height="1954" /><a href="https://www.biancolavoro.it/orientamento/1835-laurea-in-giurisprudenza-tra-sbocchi-professionali-e-difficolta" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gli avvocati</a> che hanno subito la radiazione (cancellazione) dall’Albo di appartenenza possono richiedere la reiscrizione dopo cinque anni dall’esecuzione del provvedimento di cancellazione</strong>. A sostenerlo è una sentenza (la n. 181/2013) da parte del Consiglio nazionale forense, che sottopone tale possibilità alla prova (a carico dell’avvocato radiato) dell’avvenuto recupero dei requisiti di onestà e di integrità che dovranno caratterizzare la propria condotta. Nella sua pronuncia, infatti, l’organo collegiale stabilisce che “<strong>il professionista cancellato dall’Albo a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dall’esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal Coa</strong>, fornendo naturalmente elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 citato”.</span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Oltre a quanto sopra, il Cnf stabilisce che si debba aggiungersi “<strong>il requisito della condotta specchiatissima ed illibata del professionista che richiede l’iscrizione o la reiscrizione all’albo deve essere valutato singolarmente</strong>, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione”.In questo modo il Cnf ha chiarito la questione sollevata dal p.g. di Palermo, che denunciava la resicrizione all’albo di un legale che era stato condannato alla reclusione per alcune ipotesi di peculato continuato e falsità ideologica. Simile parere è stato quindi confermato dal Cnf, che sottolineava come non poteva ancora dirsi trascorso un termine congruo che sarebbe stato utile per consentire, in sede penale, di formulare la richiesta di riabilitazione e, nella diversa sede disciplinare, di valutare la sussistenza dei requisiti utili.</span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Né, proseguiva la pronuncia sulla fattispecie concreta, “potrebbe diversamente ritenersi, computando ai fini del quinquennio il periodo trascorso in esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione”, poiché in sede disciplinare non si parla di presofferto: in altri termini il provvedimento cautelare e il sanzionatorio definitivo avrebbero natura e funzioni diverse, e non sovrapponibili.</span></span></span>
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