<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong><a href="news.biancolavoro.it/leggi-e-norme/2549-avvocati-possibile-reiscrizione-dopo-cinque-anni-da-radiazione" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4714" alt="mediazione avvocati obbligo informazione clienti" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/03/Mediazione.jpg" style="width: 160px; height: 131px; margin: 3px; float: left;" width="600" height="493" />Gli avvocati</a> saranno obbligati a informare i loro clienti sulla possibilità di affidarsi alla mediazione</strong>, evitando - altresì - che il tentativo di trovare una intesa si svolga nei loro studi. Il <strong>nuovo Codice Deontologico per gli avvocati,</strong> approvato dal Consiglio nazionale forense e ora in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (entrerà in vigore 60 giorni dopo la stampa sul bollettino), prevede una nuova serie di regole per la "promozione" e la "pubblicità" dell'istituto della mediazione. In particolare, il nuovo Codice prevede - all'art. 23 co.3, che la parte assistita (il cliente) debba essere informato "chiaramente e per iscritto" della possibilità di potersi avvalere del procedimento di mediazione previsto dalla legge. In caso di violazione di tale obbligo di informazione, per gli avvocati sono previsti dei pesanti provvedimenti, tra cui le sanzioni disciplinari e la possibilità che il contratto sia annullabile.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">In ogni caso, <strong>il dispositivo prevede delle informative ben più ampie che la sola mediazione</strong>, prevedendo altresì che il cliente debba essere informato anche dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, previsti dalla legge, che possano consentire una risoluzione più rapida e adeguata dalla lite. Pur senza alcun esplicito di riferimento, la mente non può che correre alle ipotesi di arbitrato bancario e finanziario, e agli altri istituti extragiudiziari da diverso tempo a disposizione dei consumatori e dei contribuenti.</span></span></span>
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Per quanto invece attiene l'<strong>avvocato</strong> <strong>che svolge il ruolo di mediatore,</strong> il nuovo Codice conferma le norme già esistenti e introduce una precisazione tutt'altro che irrilevante, prescrivendo che il legale che svolge tale attività possa effettuarla presso il suo studio, al fine di poter evitare qualsiasi tipo di relazione tra l'attività professionale dell'avvocato e quella degli organismi con i quali collabora in qualità di mediatore. Anche in questo caso, qualora il divieto venga violato, sono previste sanzioni disciplinari come la sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per un periodo di tempo compreso tra un minimo di due mesi a un massimo di sei mesi. </span></span></span>
Con la stessa sanzione della sospensione sono punite altresì le violazioni del divieto per il legale di assumere le funzioni di mediatore se ha avuto nell’ultimo biennio rapporti professionali con una o entrambe le parti in causa (il divieto vale anche se i rapporti sono stati intrattenuti da un socio o da altro collega che lavora negli stessi locali). Rischia invece la censura il legale che non rispetta le norme sulla mediazione e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, o – ancora – che assume le funzioni di mediatore pur senza aver maturato la competenza adeguata.
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