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CCNL Commercio, guida completa

Il Ccnl Commercio: categorie professionali destinatarie, ferie, malattia, permessi, inquadramento per livello e mansione, il Fondo Est

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Per CCNL Commercio si intende il Contratto collettivo nazionale del Lavoro destinato ai dipendenti delle aziende del commercio, dei servizi e del terziario, siglato dalle categorie che rappresentano da un lato i datori di lavoro e dall’altro i loro dipendenti.

Lo Stato ha il diritto/dovere di porsi come intermediario tra le parti. Il CCNL Commercio dispone quindi tutti gli aspetti contrattuali delle parti in causa, ossia le mansioni in base al livello di inquadramento; le disposizioni riguardanti il periodo di prova; quelle relative al periodo di preavviso per dimissioni e licenziamento; e attinenti a ferie, malattia e permessi.

ccnl commercio

Di seguito approfondiamo tutti questi aspetti del CCNL Commercio, con una finestra finale sul cosiddetto “Fondo est”.

CCNL Commercio: settori e aziende destinatarie

Il CCNL Commercio riguarda una pluralità di aziende legate a settori diversi. Possiamo comunque suddividerle in tre grandi settori:

1.1. Attività di vendita

  • commercio all’ingrosso, al minuto, al chiuso, all’aperto di generi alimentari;
  • commercio all’ingrosso, al dettaglio, al chiuso, all’aperto di generi non alimentari;
  • supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
  • importatori e torrefattori di caffè;
  • commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carni fresca e
  • congelata; di pollame, uova, selvaggina e affini; commercio all’ingrosso e al minuto di prodotti della pesca;
  • commercio all’ingrosso ed al minuto di tessuti di ogni genere o tessili;
  • articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie,
  • terraglie, vetrerie e cristallerie;
  • giocattoli, negozi d’arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell’artigianato;
  • case di vendita all’asta; articoli per regalo, articoli per fumatori e tabacchi;
  • oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;
  • librai (comprese le librerie delle case editrici e i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali;
  • cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria;
  • commercianti di carta da macero; distributori di libri giornali e riviste, biblioteche circolanti;
  • ferro e acciai, metalli non ferrosi, rottami, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni;
  • articoli di ferro e metalli;
  • apparecchi elettronici ed elettrodomestici
  • autoveicoli (commissionari e concessionari di vendita, importatori, anche se esercitano il posteggio o il noleggio
  • con o senza officine di assistenza e per riparazioni); cicli o motocicli (anche se esercitano il posteggio o il
  • noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e per riparazioni); parti di ricambio e accessori per
  • automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo);
  • gestori di impianti di distribuzione di carburante; imprese di riscaldamento;
  • commercio all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per l’edilizia;
  • aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico- farmaceutici;
  • rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
  • prodotti per l’agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi; materiale enologico; sementi da cereali, da
  • prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali, altri
  • prodotti di uso agricolo);

2.1. Attività di servizio

  • mediatori pubblici e privati;commissionari;
  • fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);
  • compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale (importazioni ed
  • esportazioni di merci promiscue);
  • agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore distributivo di prodotti
  • petroliferi e accessori;
  • imprese portuali di controllo.
  • imprese di leasing;recupero crediti, factoring; noleggio e vendita di audiovisivi;
  • telemarketing, televendite;e allestimenti di interni e vetrine; servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione
  • tecnica e controllo qualità; agenzie pubblicitarie; concessionarie di pubblicità; aziende di pubblicità;agenzie di
  • -distribuzione e consegna di materiale pubblicitario; promozione vendite; agenzie fotografiche; uffici Residences;
  • società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere; intermediazione merceologica; altri
  • servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici, gestione
  • parcheggi; autorimesse e autoriparatori non artigianali; uffici cambi extrabancari; servizi fiduciari; buying
  • office; agenzie di brokeraggio; attività di garanzia collettiva fidi; aziende e agenzie di consulenza,
  • intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili; agenzie di operazioni
  • doganali; servizi di traduzioni e interpretariato; agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi; vendita di multiproprietà; autoscuole; agenzie di servizi matrimoniali; agenzie di scommesse; servizi di ricerca e consulenza
  • meteorologica;
  • altri servizi alle persone.

3.1. Attività di ricerca

  • servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
  • ricerche di mercato, economiche, sondaggi di opinione ;
  • consulenza di direzione e organizzazione aziendale;
  • agenzie di relazioni pubbliche;
  • agenzie di informazioni commerciali;
  • servizi di design, grafica, progettazione
  • società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;
  • agenzie pubblicitarie;
  • recupero e risanamento ambientale;
  • analoghe aziende operanti nel campo della ricerca pura o applicata sia in proprio che per conto di soggetti terzi, pubblici o privati che siano.

CCNL Commercio: Mansioni suddivise per livello di inquadramento

Vediamo invece la suddivisione per livelli e relative mansioni:

Quadri Lavoratori

In assoluta autonomia operativa e con capacità di indirizzare, coordinare e gestire il lavoro di altri dipendenti svolgano mansioni di completa responsabilità, oppure lavoratori che per competenze professionali e conoscenze acquisite siano in grado di garantire al processo economico dell’impresa sostanziali apporti.

Primo Livello

Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale o con responsabilità di direzione esecutiva, quali:

  • Capo Servizio – amministrativo o commerciale;
  • Gestore di negozio;
  • Gerente con responsabilità tecnica ed amministrativa;
  • Responsabile esperto di settore;
  • Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
  • Analista sistemista;
  • Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
  • Responsabile di Reparto e/o sede distaccata.

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

Secondo Livello

Lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi con funzioni di coordinamento e controllo, quali:

  • Cassiere capo;
  • Capo reparto;
  • Contabile con mansioni di concetto;
  • Responsabile di magazzino.

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione

Terzo Livello

Lavoratori che svolgono lavori di concetto o che comportano particolari conoscenze tecniche e adeguata esperienza, quali:

  • Capo piazzale impianti di distribuzione carburanti;
  • Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima per l’usato;
  • Commesso stimatore di gioielleria;
  • Commesso specializzato nel settore dell’alimentazione;
  • Commesso specializzato provetto;
  • Enotecnico diplomato;
  • Ottico diplomato;
  • Meccanico ortopedico;
  • Macellaio specializzato;
  • Vetrinista;
  • Magazziniere con funzioni di vendita.

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Quarto Livello

Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali:

  • Contabile, impiegato amministrativo;
  • Cassiere comune;
  • Commesso alla vendita al pubblico;
  • Banconiere di macelleria;
  • Stenodattilografo, Dattilografo;
  • Aiuto vetrinista;
  • Operaio specializzato;
  • Pompista specializzato.

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Quinto Livello

Lavoratori che eseguono lavori qualificati con normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, quali:

  • Operaio comune;
  • Preparatore di commissioni e fatture;
  • Aiuto commesso;
  • Aiuto banconiere di macelleria;
  • Aiuto banconiere di gastronomia.

Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Sesto Livello

Lavoratori che eseguono lavori con semplici conoscenze pratiche, quali:

  • Portiere;
  • Guardiano;
  • Custode;
  • Pompista comune senza responsabilità di cassa;
  • Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Settimo Livello

Lavoratori che svolgono lavori di pulizia o equivalenti, quali:

  • Garzone;
  • Addetto alle pulizie, anche con l’ausilio di apposito macchinario.

Periodo di prova CCNL Commercio

In questo paragrafo invece approfondiamo il periodo di prova, espressamente denominato sul CCNL Commercio “apprendistato”. Ecco cosa prevede il CCNL in merito:

Si definisce apprendistato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione in previsione dell’occupazione dei giovani. È a “causa mista”, in quanto, a fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista sia la retribuzione, che la formazione necessaria al conseguimento della qualifica professionale. Sono previste tre tipologie di apprendistato:

  1. a) per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  2. b) per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
  3. c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori.

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, in forma sintetica, il Piano Formativo Individuale, da predisporre in conformità al modello stabilito dall’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato. L’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale, a richiesta delle Parti, potrà effettuare la Certificazione e la Conformità del Contratto.

Al fine di favorire l’assunzione o l’avanzamento di carriera dei lavoratori privi delle necessarie pregresse competenze inerenti alle mansioni richieste, e senza i requisiti di Legge per l’attivazione del Contratto di Apprendistato, le Parti hanno introdotto tali tipologie contrattuali, che prevedono un temporaneo iniziale inquadramento al livello inferiore ed un patto di prova riferibile alle mansioni di livello superiore. Le condizioni e la durata per la loro attivazione sono definite agli artt. 106 – 109.

Diverso è il Tirocinio, il quale non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare alternanza tra studio e lavoro, agevolando le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi ecc.) o preparatorio all’assunzione.

I tirocinanti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL oltre che, con idonea compagnia assicuratrice, per responsabilità civile verso terzi, per tutte le attività, interne o esterne all’Azienda, svolte dal tirocinante. Il tirocinio si può svolgere, mediante Convenzione della Fondazione Consulenti per il Lavoro o dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.).

La durata è stabilita dalla Legge e, attualmente, nei diversi casi è la seguente:

  1. Tirocini formativi e di orientamento 6 mesi
  2. Tirocini di inserimento e reinserimento 12 mesi
  3. Tirocini in favore di soggetti svantaggiati 12 mesi
  4. Tirocini per i soggetti disabili 24 mesi

Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 €, fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.

Periodo di preavviso dimissioni e licenziamento del CCNL Commercio

Occupiamoci ora di due aspetti spinosi di un rapporto di lavoro: le dimissioni del lavoratore e il suo licenziamento. Il CCNL Commercio prevede quanto segue

Dimissioni e periodo di preavviso

Il lavoratore, in caso decida di presentare le proprie dimissioni e quindi recedere unilateralmente dal proprio contratto di lavoro presso una determinata società, è tenuto a dare un preavviso. Sebbene non sempre e non in maniera uguale in tutti i casi. Eccoli di seguito:

Dimissioni per giustificato oggettivo

Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quali, ad esempio, un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel corrispondere la retribuzione, senza che vi sia stato Accordo con la R.S.A. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento doveva effettuarsi.

Il Lavoratore che recede per tale grave ritardo non concordato, non avrà l’obbligo di prestare il preavviso contrattuale.

Dimissioni per giusta causa

In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 90 (novanta) giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con diritto alla NASPI. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante, come per il caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il Lavoratore ha diritto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa nelle seguenti gravi fattispecie:

  • la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
  • l’omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
  • aver subito molestie sessuali e/o mobbing;
  • in presenza di comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico;
  • le variazioni notevoli “in peius” delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • lo spostamento del lavoratore da una sede all’altra senza che sussistono le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del codice civile;
  • in caso di sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o accesso alla CIG che, salvo diverso Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine, oltrepassi i 15 (quindici) giorni.

Dimissioni volontarie

  • Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure telematiche indicate dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e trasmesse mediante i seguenti canali:
  • direttamente dal lavoratore;
  • attraverso il portale dell’INPS o con l’assistenza dei Patronati o delle Organizzazioni Sindacali o dell’Ente Bilaterale.

Ad ogni modo, a prescindere dai casi, il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e accordo tra le Parti.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del computo del T.F.R.

Ferie, malattia, permessi

Veniamo ora ai diritti dei lavorati che rientrano nel CCNL Commercio.

Le ferie previste dal CCNL Commercio

Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 (quaranta) ore settimanali (giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1”) matura, per ciascun mese lavorato, un rateo di 14,66 ore di ferie, pari alla misura di 176 ore di ferie annuali, corrispondenti alle previgenti 160 ore incrementate delle ex 16 ore di permesso. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del corrispondente rateo mensile di ferie.

Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, ai fini della maturazione, le frazioni di mese superiori ai 14 (quattordici) giorni si considerano come mese intero. Anche nei turni “6+1+1”, le ferie annualmente maturate saranno pari a 176 (centosettantasei) ore, corrispondenti a 22 (ventidue) giorni lavorativi di 8 (otto) ore.

Nei servizi continui a turno, ciascuna settimana di ferie godute diminuirà il “monte ore di ferie maturate” di tante ore quante quelle che sarebbero state previste come lavorabili durante le ferie. Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo diverso Accordo di secondo livello, non potranno essere frazionate in più di 2 (due) periodi. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro; solo in tal caso al Lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.

La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con evidenza nel cedolino paga delle ore maturate e delle ore effettivamente godute.

Anche al fine di favorire i lavoratori che abbiano necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo potrà essere, temporaneamente, negativo nella misura massima di 40 (quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel secondo e 120 (centoventi) dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo negativo sarà di diritto trattenuto dalle competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute al Lavoratore, ivi compreso il T.F.R. È facoltà dell’Azienda fissare, eccezionalmente, un periodo di ferie consecutive pari a 3 settimane; in tal caso il Lavoratore, fermo restando le compatibilità irrinunciabili, avrà diritto di precedenza nel fissare la 4° settimana.

Il Lavoratore ha il diritto-dovere di programmare con congruo anticipo le settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in deroga che potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue particolari esigenze, conciliate con quelle di servizio.

Nella compilazione del calendario estivo delle ferie si terrà conto delle richieste dei Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’eventuale presenza di minori nel nucleo familiare. In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il criterio della rotazione. Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il Lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il ritorno in ferie.

Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile Normale; ai Lavoratori “H24” spetterà anche, pro-quota, l’Indennità Mensile “6 + 1 + 1” (art. 194). La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini contrattualmente previsti e regolarmente certificata, ne sospende il godimento come previsto dal successivo Titolo. Il periodo di ferie non goduto per effetto della malattia non sarà utilizzato quale prolungamento automatico delle ferie, ma dovrà essere goduto solo in un successivo momento e previo accordo con l’Azienda. Si ricorda che in caso di malattia insorta durante le ferie, l’integrazione datoriale potrà essere sospesa nel caso d’impossibilità d’effettuare la visita medica di controllo, come previsto al successivo articolo “Malattia o Infortunio non professionali”. Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo assistito tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie. Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista dalla Legge

Cosa prevede il CCNL Commercio riguardo la malattia

Condizioni

L’assenza, nel suo inizio e nella sua continuazione, deve essere comunicata con tempestiva diligenza normalmente prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà, deve essere comunicata, comunque, entro le prime 4 (quattro) ore dall’inizio o dalla continuazione dell’assenza stessa. La certificazione medica, invece, deve essere inoltrata, o resa disponibile all’Azienda entro il giorno successivo all’inizio o continuazione dell’assenza. In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, e in mancanza di provato impedimento, le assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari previste.

Periodo di comporto

con esso si intende il calcolo per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e del termine di conservazione del suo rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione degli anni di anzianità che sono compiuti dall’inizio dell’ultimo episodio di malattia o infortunio non sul lavoro:

  • Lavoratore non in prova, fino a 2 anni di anzianità: ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 90 giorni solari, continuati o frazionati;
  • Oltre 2 anni di anzianità: il Lavoratore ha diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi, per un massimo di giorni solari, con l’incremento di 30 giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, ma con il limite di 365 (trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva;
  • Malattia continuativa con prognosi superiore a 60 giorni per lavoratori con oltre 5 anni di anzianità: fermo restando il limite di 365 giorni di prognosi complessiva nell’arco temporale mobile degli ultimi 5 (cinque) anni dalla data dell’inizio dell’evento morboso, ai fini del computo del periodo di comporto contrattuale, tale malattia sarà considerata solo per i due terzi della sua effettiva durata.

In assenza di licenziamento, oltre il 45° (quarantacinquesimo) o il 90° (novantesimo) giorno di superamento del periodo di comporto, il Lavoratore sarà considerato in “aspettativa non retribuita”, (ex art. 141), con diritto a percepire la sola indennità INPS, qualora dovuta. Se al termine della prognosi di malattia o dell’aspettativa non retribuita il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna preventiva e documentata comunicazione, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato, con diritto del Datore di trattenere le afferenti quote orarie dirette, differite e quota di T.F.R., nonché di attivare la procedura disciplinare (artt. 246 e 256). Al Lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto contrattuale sarà dovuta la relativa Indennità sostitutiva del preavviso.

Quanto alla retribuzione per malattia, l’indennizzo Inps corrisponde:

  • Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
  • Dal 21° giorno e fino al 180° nell’anno solare: 66,66% della Retribuzione Media Giornaliera.

Questa invece l’integrazione aziendale:

  • Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno, detto “periodo di Carenza”: integrazione aziendale pari al 50% (cinquanta percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza. Al fine di prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, nel corso dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di carenza considerata, si corrisponderà l’integrazione di cui al presente punto solo per i primi 6 (sei) giorni cumulativi di carenza, salvo che le assenze siano dovute a patologia grave con continue terapie salvavita o ricovero ospedaliero e che tali circostanze siano debitamente documentate;
  • Dal 4° (quarto) al 180° (centottantesimo) giorno: integrazione aziendale pari al 20% (venti percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza.

Permessi previsti dal CCNL Commercio

Concessione di gruppi di 4 (quattro) o 8 (otto) ore, per un limite complessivo di 32 (trentadue) ore annuali, comprensive delle ex festività.

Il lavoratore potrà richiedere i permessi retribuiti nel rispetto del preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo i casi di documentata impossibilità, imprevedibilità o urgenza. Per la concessione di tali permessi, l’Azienda dovrà contemperare le diverse esigenze di servizio con quelle dichiarate dal lavoratore. In caso di mancato accordo, il lavoratore potrà farsi assistere dalla R.S.A.

Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione (R.O.N. o R.G.N.). In caso di mancata fruizione (in tutto o in parte) delle ore maturate nell’anno, il Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa, il Datore avrà diritto alla liquidazione della relativa indennità sostitutiva, unitamente al saldo delle competenze del mese di febbraio dell’anno successivo. Resta comunque inteso che i permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32 (trentadue) ore, saranno mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità sostitutiva permessi.

Casi specifici di permessi:

  • Matrimonio di un figlio: 1 (uno) giorno per evento: Retribuzione Giornaliera Normale, senza maggiorazioni.
  • Nascita o adozione di un figlio: 2 (due) giorni per evento: Decesso o grave infermità documentata di padre/madre, fratello/sorella, coniuge, figli, nonno, suocero, convivente (purché risulti stabile la convivenza con il Lavoratore da certificazione anagrafica).

In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il Lavoratore, ferma restando la compatibilità organizzativa, potrà concordare con l’Azienda diverse modi di espletamento dell’attività lavorativa. Per i lavoratori studenti è anche previsto un permesso per svolgere un esame universitario o la Tesi di laurea. Gli sarà riconosciuta la normale giornata lavorativa senza maggiorazioni.

Fondo Est

Di recente, in seno al CCNL Commercio, è stato inserito anche il cosiddetto Fondo Est. Trattasi di un Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei settori affini, fondato nel 2005 dalle parti sociali. Ma quali sono le sue attività fondamentali? L’iscrizione al Fondo Est consente di poter fruire di una lunga serie di prestazioni sanitarie. Per potersi iscrivere è innanzitutto necessario rivestire la qualifica di dipendenti a tempo indeterminato e apprendisti, cui si applica il CCNL Terziario o, in alternativa, il CCNL Turismo, il CCNL Farmacie municipalizzate o il CCNL Ortofrutticoli e agrumari.

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