Approvato a febbraio 2014 ed effettivo da giugno, il Codice del Consumo è un potente strumento volto a tutelare i cittadini, che nel 2015 acquisterà un’importanza ancora maggiore.
Il Codice del Consumo ha subito modifiche importanti ad opera del D.Lgs. 21/2014, divenute effettive a partire dallo scorso giugno. Il decreto ha recepito una direttiva comunitaria, la 2011/83, sui diritti dei consumatori con riferimento al delicato settore delle vendite a distanza e quelle concluse fuori dai locali commerciali. Le novità più importanti apportate al Codice hanno riguardato in prevalenza gli obblighi di informazione precontrattuale per i professionisti, il diritto di recesso e la correlata restituzione del prodotto, oltre alla responsabilità per il danneggiamento degli oggetti inviati per posta e l’autorità deputata a decidere sulle controversie.
Grazie all’intervento normativo oggi il consumatore ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso e altri 14 per restituire la merce e ottenere il rimborso. Lo stesso termine è concesso al venditore per restituire il pagamento. Tale periodo, per il consumatore, può estendersi fino a dodici mesi nel caso il venditore non lo abbia informato sul diritto al ripensamento. Inoltre il recesso può essere esercitato anche se il bene si è rovinato: in tal caso l’acquirente è responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”. Quando la merce è acquistata a distanza e viene consegnata per posta, in caso di perdita o danneggiamento, la responsabilità resta in capo al venditore. Muta anche l’istituzione competente a infliggere sanzioni per quei professionisti che non agiscono nel rispetto del Codice e diviene l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ovvero l’Antitrust).
Le informazioni precontrattuali nel nuovo Codice del Consumo
Le novità più rilevanti però sono state introdotte in relazione agli obblighi precontrattuali di informazione nei confronti del consumatore. Oggi i professionisti devono indicare dettagliatamente tutti i costi previsti dal contratto prima della sua conclusione, come ad esempio quelli relativi alla disattivazione delle linee telefoniche. Sempre nell’ottica di indurre gli operatori e i professionisti all’adozione di comportamenti e prassi più trasparenti, è stato introdotto l’obbligo per Il venditore di fornire al consumatore la conferma del contratto concluso “su un mezzo durevole”, entro un termine ragionevole dopo la conclusione o al momento della consegna dei beni o prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Anche se questo già avviene, oggi è un obbligo imposto dalla legge. Fino allo scorso dicembre come mezzo durevole poteva intendersi anche la registrazione della telefonata all’interno della quale il consumatore prestava il proprio assenso alla stipula del contratto.
Su questo delicato fronte e in relazione ai contratti relativi alle comunicazioni elettroniche è intervenuto un recente schema di delibera dell’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni) pubblicato il 23 dicembre (la 645/14/Cons), con il quale è stata avviata una consultazione pubblica per l’adozione di un regolamento che tuteli maggiormente gli utenti. Nella proposta di regolamento è inserita una disposizione per imporre agli operatori del settore l’obbligo di invio del modulo con l’offerta, per posta o con sms contenente il link a un sito web. Soltanto quando l’utente siglerà il contratto per iscritto, dopo averne preso visione, il servizio potrà essere attivato. Nel regolamento si legge anche che la decorrenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso in forma gratuita, dovrà iniziare solo dall’accettazione scritta del contratto. Si è specificato così il significato di supporto durevole e inoltre si è tentato di arginare la prassi di conclusione del contratto per telefono, che non sempre consente all’utente di comprendere con chiarezza le condizioni contrattuali.
La delibera pubblicata non è ancora definitiva e potranno ancora essere mutati i dettagli sulle modalità di attuazione del nuovo Codice del Consumo. Se queste modifiche diverranno effettive si potrà dire addio ai contratti conclusi telefonicamente e molto probabilmente la novità non riguarderà solo gli operatori telefonici. Anche in relazione ai servizi aggiuntivi stanno intervenendo dei cambiamenti, stimolati soprattutto dalle inchieste dell’AGCOM su quelle prassi scorrette ma purtroppo molto comuni di addebitare costi per servizi che sono attivati spesso inconsapevolmente dagli utenti e pagati a caro prezzo.
La nuova bolletta
Le iniziative dell’Agcom non si fermano qui: solo due giorni fa, il commissario Antonio Nicita ha rilasciato un’intervista, dichiarando l’avvio di una nuova consultazione pubblica per modificare la bolletta telefonica, del cellulare e di Internet affinché sia più trasparente e comprensibile. Secondo la bozza di nuovo regolamento la fattura sarà digitale e sarà inviata via e-mail, sempre che l’utente non richieda l’invio del cartaceo. All’interno della stessa sarà indicato anche l’indirizzo mail della società telefonica a cui mandare tutte le comunicazioni ufficiali, compresa la disdetta.
Il misterioso “codice di migrazione” diventerà il “codice di trasferimento” per rendere più comprensibile la sua funzione e dovrà essere obbligatoriamente riportato su ogni bolletta. Attraverso la riforma sarà anche imposto alle società che erogano i servizi telefonici di indicare quale reale velocità di connessione hanno garantito agli utenti per ogni periodo di fatturazione. La bolletta, se verrà aggiornata sulla base di questa riforma, indicherà con esattezza quanti soldi l’utente paga all’operatore per i servizi base, come telefonia ed Internet e quanti invece per i servizi cosiddetti premium, magari attivati sbadatamente. E proprio al fine di arginare tale pratica l’Agcom è propensa ad inserire la digitazione del numero in tempo reale come unico modo per l’attivazione delle funzionalità aggiuntive a pagamento.
Gloria Lattanzi
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