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Come funziona la Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)

Un approfondimento sulle caratteristiche di funzionamento della CIGS.

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La Cassa integrazione guadagni straordinaria (d’ora in poi, per brevità, CIGS) è un intervento straordinario di integrazione salariale, previsto per poter fronteggiare delle crisi particolarmente significative, o per permettere alle aziende di poter affrontare dei processi di ristrutturazione o di riorganizzazione specifici. Ma come funziona la CIGS? Quali sono le caratteristiche tecniche e operative nei confronti dei dipendenti delle aziende che beneficiano di questo trattamento?

cigs

Cerchiamo di vederci un po’ più chiaro, con questo nostro approfondimento sulla base della normativa attualmente vigente.

Perché richiedere la CIGS

La CIGS può essere richiesta nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o di riconversione aziendale, o ancora nelle ipotesi di crisi aziendale che rivestano delle rilevanze sociali particolarmente evidenti. Fino al prossimo 31 dicembre 2015 la CIGS può altresì essere richiesta anche nelle ipotesi di procedure concorsuali (ad es., fallimento), a patto che sussistano delle prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia (almeno parziale) dei livelli di occupazione, da valutare sulla base dei parametri ministeriali.

Chi può richiedere la CIGS

L’intervento straordinario sopra sintetizzato come CIGS può essere richiesto da una serie di categorie di aziende con più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla stessa richiesta di intervento, purchè rientranti nel seguente elenco previsto dalla l. 223/1991, e integrato dalla l. 92/2012:

  • imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);
  • imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;
  • imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente, destinatario di CIGS;
  • aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
  • imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
  • imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
  • imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Quali sono i lavoratori che possono beneficiare della CIGS

I lavoratori che possono beneficiare della CIGS, sono coloro che – nel rispetto del requisito occupazionale di 90 giorni di anzianità lavorativa – rientrano nelle categorie di operai, intermedi, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e di lavoro, lavoratori poligrafici, giornalisti.

Non possono invece beneficiare della CIGS i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e gli autisti alle dipendenze del titolare dell’impresa.

Quanto dura la CIGS

In linea di massima non si può ricorrere alla CIGS per una durata superiore ai 36 mesi, nei cinque anni di riferimento. Si tenga altresì conto che la durata del trattamento di integrazione straordinaria è differenziata a seconda della causa che ha determinato l’intervento.

Pertanto, in caso di crisi aziendale la durata è pari a 12 mesi prorogabili fino a 24 dopo che sono trascorsi due terzi del periodo già concesso. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale la durata è di 24 mesi, con la facoltà di due proroghe di dodici mesi ciascuna per programmi giudicati particolarmente complessi o rilevanti da parte del Ministero del Lavoro. Per le procedure concorsuali la durata è di 12 mesi, prorogabile di altri 6 mesi. Infine, per i contratti di solidarietà la durata è di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (o 36 mesi per le aree del Mezzogiorno).

A quanto ammonta la misura della CIGS

L’importo della CIGS è identico a quello già fissato per la CIGO, ed è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori sospesi per le ore non lavorate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. L’importo da corrispondere è altresì soggetto a un limite mensile pari a 959,22 euro lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13me e delle altre eventuali mensilità aggiuntive, è inferiore o pari a 2.075,21 euro lordi mensili, o a 1.152,90 euro lordi mensili per quei lavoratori che hanno una retribuzione superiore a 2.075,21 euro lordi mensili.

Per maggiori informazioni sulla procedura di CIGS vi consigliamo di consultare l’apposita sezione a disposizione sul sito INPS.

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