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Contratto di apprendistato verso la semplificazione, ecco cosa cambia

<span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”>Il <strong>contratto d</strong></span></span></span></span></span></span><span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4634″ alt=”apprendistato-contratto-novità” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/Apprendistato.jpg” style=”width: 160px; height: 107px; margin: 3px; float: left;” width=”640″ height=”427″ /></span></span></span></span></span></span><span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”font-size: 14px;”><span style=”color: rgb(0, …

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 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Il <strong>contratto d</strong></span></span></span></span></span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4634" alt="apprendistato-contratto-novità" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/Apprendistato.jpg" style="width: 160px; height: 107px; margin: 3px; float: left;" width="640" height="427" /></span></span></span></span></span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>i apprendistato </strong>si avvicina all'attesa semplificazione, in virtù delle nuove linee guida </span></span></span></span></span></span><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">della conferenza tra Stato e Regioni. Cerchiamo dunque di comprendere cosa cambia per l'apprendistato, e quali saranno le semplificazioni di cui i giovani potranno godere nella frequenza di questo rapporto di introduzione al mondo del lavoro.</span></span></span> Le <strong>semplificazioni</strong>, in sintesi, sono di tre tipologie. Innanzitutto il <strong>piano formativo individuale </strong>verrà introdotto come obbligatorio solamente per l'acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche. Inoltre, la <strong>registrazione della formazione </strong>e della qualifica che è acquisita ai fini contrattuali andrà effettuata in un documento più snello. Infine, nelle <strong>imprese multilocalizzate </strong>(cioè, quelle che hanno unità produttive dislocate in diverse regioni), sarà possibile adottare un'unica disciplina formativa (quella della regione in cui è situata la sede locale).</span></span></span>

 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quelle che precedono (e altre ancora) sono alcune delle semplificazioni più importanti introdotte in virtù delle linee guida della <strong>conferenza Stato - Regioni </strong>sulla base dell'art. 2 del dl 76/2013. Affinchè siano concretamente ed effettivamente applicate, bisognerà ora attendere che le regioni recepiscano tali linee guida, entro e non oltre sei mesi. Esponendo con maggior completezza quanto sopra introdotto, ricordiamo anzitutto come le semplificazioni interessino esclusivamente il c.d. "<strong>contratto di apprendistato professionalizzante</strong>", o <strong>contratto di mestiere</strong>, sulla base del quale il datore di lavoro può assumere giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per una durata massima di sei anni.</span></span></span>

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nato come spinta propulsiva per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, in realtà il contratto di apprendistato è sempre stato frenato dalle difficoltà con cui le regioni hanno provveduto a disciplinare la materia formativa, di loro competenza (tanto che, a inizio febbraio, quattro regioni non avevano ancora provveduto a esprimersi sul tema). Proprio per superare questa difficoltà e ripristinare la promessa efficacia del contratto di mestiere, il decreto lavoro (dl 76/2013) ha delegato alla conferenza Stato - Regioni le linee guide per la definizione di una disciplina uniforme, ora di recente formalizzazione.</span></span></span>


Le tre novità semplificative anticipate dal decreto lavoro e recepite dalle linee guida, sono inoltre accompagnate dalla previsione secondo cui le imprese che non si avvalgono dell’offerta pubblica formativa, per poter erogare direttamente la formazione, dovranno comunque disporre di alcuni requisiti minimi necessari allo scopo. Tra i vari, la disponibilità di un luogo idoneo alla formazione (distinto da quello adibito alla produzione di beni e di servizi), e di risorse umane che abbiano adeguate capacità e competenze.

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<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Per quanto infine concerne la <strong>durata della formazione</strong>, le linee guida stabiliscono come questa dipenda dal titolo di studio posseduto dall'apprendista. Pertanto, a coloro che sono in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado andrà applicato un limite di 120 ore; a coloro che hanno il possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale andrà applicato un limite di 80 ore; a coloro che infine hanno il possesso di una laurea o di un titolo almeno equivalente, andrà applicato un limite inferiore, di 40 ore.</span></span></span>
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