<img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4655" alt="le mani del volontariato" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2014/02/volontariato.jpg" style="width: 160px; float: left; height: 89px; margin: 3px;" width="3896" height="2176" /><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Qualche giorno fa il Ministero del Lavoro ha pubblicato le <strong>linee guida per l’anno 2014</strong>, utili per poter richiedere e ottenere i <strong>contributi al volontariato già previsti dalla l. 438/1998</strong>. Considerato che il termine per poter inoltrare la richiesta si sta avvicinando a grandi passi (è attualmente fissato al <strong>31 marzo 2014</strong>), cerchiamo di comprendere quali sono le principali caratteristiche di tali linee guida e in che modo poter inviare la propria domanda di partecipazione al progetto rivolto al lavoro volontariato svolto nelle associazioni di promozione sociale.</span></span></span>
Innanzitutto, ricordiamo come i contributi che sono previsti e regolati dalla l. 438/1998 siano quelli indirizzati in favore delle c.d. “associazioni storiche”, ovvero Uic (Unione italiana ciechi), Unms (Unione nazionale mutilati e invalidi di servizio), Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi di lavoro), Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili), Ens (Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti), e delle “associazioni non storiche”, ovvero quelle non sopra elencate, ma in grado – secondo gli scopi previsti in sede statutaria, di promuovere l’integrale attuazione dei diritti costituzionali relativi all’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che – per determinanti afferenti l’età, i deficit psichici, fisici e funzionali, o ancora per cause relative alle condizioni economiche e sociali – siano in condizioni di marginalità sociale.
<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Stabilito quanto sopra, <strong>le linee guida ricordano altresì come la concessione del contributo in favore del lavoro associativo volontario è soggetta alla presentazione di una specifica domanda</strong>, accompagnata da idonea documentazione, e dalla reale disponibilità di risorse. Il termine ultimo per poter inviare la domanda è attualmente fissata al 31 marzo 2014. Particolarità non certo benefica in un contesto di faticosa ricerca della digitalizzazione, è il fatto che l’unico modo per poter inviare la domanda è il vecchio e tradizionale <strong>iter</strong> <strong>cartaceo</strong>. Le istanze devono quindi essere inviate con raccomandata all’attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali; – Div. II Pal. C – II piano, via Fornovo 8 – 00192 Roma.</span></span></span>
Considerata la naturale del rapporto, le associazioni di volontariato che hanno presentato la domanda, devono comunicare all’Ufficio di cui sopra qualsiasi variazione intervenuta, comprendendo nell’ipotetico elenco le sedi, la nomina del rappresentante legale, le modifiche dello statuto, i recapiti telefonici e di fax, i dati bancari, e così via. Per quanto ovvio, le associazioni che riceveranno il contributo sono tenute ad utilizzarlo in via integrale per scopi di promozione e di integrazione sociale.
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