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Contributi all’edilizia: le agevolazioni 2015

Nuovo chiarimento dell’Inps in relazione ai contributi nel settore dell’edilizia per l’anno 2015.

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In relazione alle agevolazioni fiscali legate ai contributi all’edilizia per l’anno 2015, con il suo messaggio 5336/2015 l’Inps ricorda che l’art. 29 del d.l. 23 giugno 1995 n. 244, successivamente convertito e modificato da legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini la misura dello sgravio legato ai contributi all’edilizia, mediante decreto assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Contributi-edilizia
image by BLACKDAY

La normativa prevede anche che entro il 30 agosto, e fino all’adozione del decreto, si applichi la riduzione già determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio.

Ebbene, l’Inps rammenta che siccome nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a decorrere dallo scorso 1 settembre 2015 le aziende interessate dalla riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, potranno inoltrare l’istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.

Con l’occasione l’istituto ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, e che non costituiscono invece attività edili in senso stretto (e vengono dunque escluse da tale riduzione contributiva) le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili.

Per quanto attiene le modalità di ottenimento di tali benefit, Inps ricorda che le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Entro il giorno successivo all’inoltro i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali, attribuendo un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Ancora, nelle ipotesi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende. Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero – ricorda infine il messaggio Inps.

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