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Controlli a distanza sul lavoratore, i chiarimenti del Ministero

Il Ministero interviene sui controlli a distanza, specificando quali sono i limiti della nuova normativa.

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Il Ministero del Lavoro ha diramato alcuni importanti chiarimenti sulle nuove norme sui controlli a distanza. Norme che, afferma il Ministero, sono in linea con le indicazioni del Garante della Privacy, e non nuociono pertanto alla tutela della riservatezza del dipendente. Ma in cosa consistono le nuove norme? E quali sono i principali chiarimenti che il Ministero ha avuto modo di precisare all’interno delle sue evidenze chiarificatorie in materia di controlli a distanza?

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Viappy / Shutterstock.com

Cerchiamo di vederci un pò più chiaro.

Come segnalato nel suo comunicato del 18 c.m., il Ministero ha ricordato che “la norma sugli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di semplificazioni, adegua la normativa contenuta nell’art.4 dello Statuto dei lavoratori – risalente al 1970 – alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute”.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero del Lavoro si affretta a ricordare come la norma non liberalizzi affatto i controlli a distanza, ma si limiti a fare chiarezza sul concetto stesso di strumenti di controllo, e sui limiti di utilizzabilità dei dati  raccolti attraverso tali strumenti, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni e, in particolare, con le linee guida del 2007 sull’utilizzo della posta elettronica e di internet.

Pertanto, come già la norma originaria dello Statuto dei Lavoratori, anche la nuova disposizione introdotta prevede che gli strumenti di controllo a distanza possano essere installati “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” ed “esclusivamente previo accordo sindacale o, in assenza, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o del Ministero”.

In relazione alla modifica dell’articolo 4 dello Statuto, viene chiarito che non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” quegli strumenti che vengono assegnati al lavoratore “per rendere la prestazione lavorativa” come pc, tablet e cellulari.

A tal punto occorre procedere in senso compiuto sull’approfondimento dell’espressione “per rendere la prestazione lavorativa“. Un’espressione che comporta che l’accordo o l’autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, “lo strumento viene considerato quale mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione”.

Con un esempio, quanto sopra sta a significare che nel momento in cui lo strumento viene modificato (ad esempio, viene installato un software di localizzazione o di filtraggio) per poter controllare il lavoratore, si esce dall’ambito della disposizione, visto e considerato che in questo caso da strumento che “serve” al lavoratore per rendere la prestazione il pc, il tablet o il cellulare, diviene strumento  che serve al datore per controllarne la prestazione. Dunque, tali modifiche potranno essere effettuate solamente alle condizioni ricordate sopra, come la ricorrenza di particolari esigenze, l’accordo sindacale o l’autorizzazione.

Dunque, in sede di chiusura del comunicato il Ministero ricorda che “non si autorizza nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l’utilizzo degli strumenti tecnologici impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti“.

Ulteriormente, il nuovo art. 4 dello Statuto rafforza e tutela maggiormente rispetto al passato – sostiene il Ministero – la posizione del lavoratore, imponendo “che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l’esistenza e le modalità d’uso delle apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL o del Ministero)”, e che per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, “che venga data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente informato dell’esistenza e delle modalità d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun fine, nemmeno a fini disciplinari”.

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