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Covid e nuovo DPCM: cosa cambia per lo sport

Con il nuovo DPCM, entrato in vigore dal 6 novembre 2020 sono state introdotte nuove limitazioni anche per lo sport. Vediamo cosa è cambiato

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Con il nuovo DPCM, entrato in vigore dal 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020, si introducono anche per il mondo dello sport, nuove limitazioni rispetto al DPCM del 24/10/2020.

Covid e Sport: uno dei settori più colpiti

Lo sport è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalle recenti misure governative di contrasto alla diffusione di covid-19.  Basti pensare che il mondo dello sport in Italia vale l’1,7% del Pil del Paese; secondo stime del Coni, quindi 30 miliardi di euro e, se si considera anche l’indotto, raddoppia a 60 miliardi. Il Ministero della Salute, sentite le regioni e con aggiornamento costante ogni 15 giorni, ha individuato tre  zone. 

  • La zona c.d. “gialla” (art. 1 del DPCM),
  • la  zona c.d. “arancione” (art. 2)
  • la zona c.d. “rossa” (art. 3).

Per la zona gialla, che include le seguenti Regioni :  Veneto, Trentino Alto-Adige,  Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Marche, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata rimangono in vigore le disposizioni del DPCM del 24/10/2020 che prevedevano di svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri, lo svolgimento di  competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale con il solo provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/EPS/DSA ovvero da organismi sportivi internazionali, rigorosamente a porte chiuse e comunque senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli anti contagio emanati da FSN/EPS/DSA .

dpcm e sport

Rimangono sospese le competizioni e gli allenamenti di carattere regionale e provinciale. E’ sospesa l’attività di palestre e piscine ed è sospeso lo svolgimento e ogni attività relativa agli sport di contatto. E’ possibile l’attività sportiva all’aperto all’interno dei circoli e centri sportivi, con l’interdizione all’uso degli spogliatoi, è consentito l’allenamento a livello individuale, all’aperto e con distanziamento di almeno 2 metri, anche degli sport di contatto, al pari dell’attività sportiva individuale. Rimangono quindi invariate, per la zona gialla, le passate disposizioni ad eccezione della specifica relativa alla procedura per il riconoscimento dell’ interesse Nazionale ( art. 1 comma 9 lettera e).

Vediamo nel dettaglio le disposizioni

Nel DPCM del 24/10/2020 lettera e)sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse Nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva“.

Nel DPCM del 03/11/2020 lettera e)sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse Nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente , sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva“. 

L’intervento del legislatore

Appare evidente come il legislatore sia intervenuto per arginare il proliferare di competizioni di carattere Nazionale essendo che, con il primo DPCM, il riconoscimento dell’ interesse Nazionale di eventi o competizioni era in mano al CONI, al CIP e anche alle singole FSN/EPS/DSA. Con il Decreto del 6 Novembre a cambiare è proprio questo aspetto. E’ al solo CONI che ora spetta la decisione in ordine alla natura dell’evento/competizione.  Le singole FSN/APS/DSA si occuperanno della mera organizzazione. Tutte le realtà sportive, anche nella zona c.d. gialla , hanno quindi sospeso tutte le attività  in attesa del nulla osta del CONI che presto si pronuncerà sui calendari sportivi stilati subito dopo il 24/10/2020.

Per la zona c.d. arancione che include Puglia e Sicilia si applica, per quanto concerne gli aspetti sportivi, quanto per previsto per la c.d. zona gialla. Per la zona c.d. rossa invece, che include Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta  essendo zone definite ad alto livello di rischio si applica quanto stabilito per la zona c.d. gialla più  una serie di misure stringenti in ordine alle attività sportive. 

  • Sono sospese tutte le attività previste dalle lettere f) e g) dell’art. 1, anche svolte nei centri sportivi all’aperto (lett. d),
  • sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (lett. d),
  • è consentito di svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (lett. e)  
  • è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale (lett. e).
  • Rimane escluso l’uso della mascherina durante lo svolgimento di attività motoria.

Nella zona c.d. rossa è pertanto esclusivamente consentito, oltre allo svolgimento di attività motoria e sportiva a livello individuale all’aperto, lo svolgimento di competizioni, eventi e allenamenti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati da FSN e DSA (ovvero da organismi sportivi internazionali) – ma non da EPS – a porte chiuse e senza pubblico.

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