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Decreto lavoro: le novità su contratti a termine, apprendistato e semplificazione

<span style=”font-family:verdana,geneva,sans-serif;”><span style=”color: rgb(0, 0, 0);”><span style=”font-size: 14px;”><strong><img style=”display: none” class=” alignleft size-full wp-image-4086″ alt=”” src=”https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2013/12/renzi.jpg” style=”width: 160px; height: 103px; margin: 3px; float: left;” width=”478″ height=”309″ />Pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>, è entrato in vigore il<strong> decreto lavoro</strong>, ovvero il Dl n.34 del 20 marzo 2014, emanato dal Governo Renzi e recante “<strong>Disposizioni urgenti per favorire …

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 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><strong><img style="display: none" class=" alignleft size-full wp-image-4086" alt="" src="https://www.biancolavoro.it/wp-content/uploads/2013/12/renzi.jpg" style="width: 160px; height: 103px; margin: 3px; float: left;" width="478" height="309" />Pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>, è entrato in vigore il<strong> decreto lavoro</strong>, ovvero il Dl n.34 del 20 marzo 2014, emanato dal Governo Renzi e recante “<strong>Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese</strong>”. Vediamo dunque quali sono </span></span><span style="font-size: 14px;"><strong><a href="https://www.biancolavoro.it/news/2598-renzi-e-lavoro-ammortizzatori-sociali-contratti-a-progetto-ed-altre-novita" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">le principali novità</span></a></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><strong> </strong>e gli aspetti modificativi di tale nuova norma, e in che modo potrebbero influenzare i temi sui quali vanno a intervenire: i contratti di lavoro a termine, i contratti di apprendistato, le misure in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà.</span></span></span>

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratti di lavoro a termine

 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">Per quanto attiene le novità in materia di </span></span><span style="font-size: 14px;"><a href="https://www.biancolavoro.it/leggi-e-norme/2621-jobs-act-tutti-i-chiarimenti-sui-contratti-a-termine" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>contratti di lavoro a termine</strong></span></a></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">, l’art. 1 del decreto modifica parzialmente il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introducendo un nuovo termine temporale per il contratto di lavoro a termine, che sarà di “di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe” e riguarderà “lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.</span></span></span>

 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">I contratti a termine sono inoltre soggetti a nuovi limiti, considerando che il disposto della norma prevede che “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo' eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”. Infine, è ribadita la necessità della forma scritta.</span></span></span>

Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">Il nuovo decreto modifica altresì il d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167, sull’apprendistato, stabilendo che “fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo”.</span></span></span>

Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva

 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">Altre importanti modifiche riguardano il c.d. DURC, documento di regolarità contributiva. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, infatti, è previsto che “chiunque &nbsp;vi abbia interesse verifica con modalita' esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita' contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili”. L’esito di questa verifica interrogativa telematica avrà una validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva (DURC).</span></span></span>


Al fine di agevolare il processo sopra decritto, il provvedimento prevede altresì che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”.

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 <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;">Il decreto stabilisce che la verifica in tempo reale della regolarità riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, e che la verifica avviene mediante un’unica interrogazione negli archivi Inps, Inail e Casse edili, che operano pertanto in integrazione e riconoscimento reciproco con unica indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare.</span></span></span>
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