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Demansionamento, è onere del lavoratore provare i danni da dequalificazione

In caso di demansionamento, è il lavoratore che deve provare i danni subiti dalla decisione del datore.

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Con la pronuncia n. 494 del 21 luglio 2014, la Corte d’Appello di Milano si è espressa sull’ipotesi di demansionamento e dequalificazione di un lavoratore, dichiarando che è onere del datore di lavoro quello di provare la mancanza di qualsiasi demansionamento, mediante la prova che una simile iniziativa sia giustificata dal legittimo esercizio dei propri poteri imprenditoriali o disciplinari.

demansionamento
image by fotogestoeber

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono state le motivazioni che hanno condotto i giudici a una simile scelta.

Nella sentenza in esame, i giudici hanno anche affermato come sia onere del lavoratore provare l’esistenza di ulteriori danni – oltre a quello professionale – attraverso specifica allegazione della natura e delle caratteristiche del pregiudizio subito. Nel caso, i giudici hanno accertato il demansionamento di un lavoratore, condannando la società al risarcimento del danno professionale nella misura del 40%, ritenendo come il dipendente – con il proprio comportamento inadempiente – avesse concorso a aggravare il danno.

Dunque, pur in presenza di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, il lavoratore ha comunque l’obbligo di operare con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa, evitando un atteggiamento non collaborativo incidente sulla determinazione del risarcimento del danno.

Sempre nel caso in esame, la Corte – pur rilevando il comportamento inadempiente della società, che non assegnava incarichi e compiti di valore e rilevanza conformi alla posizione precedentemente ricoperta dal lavoratore – ha comunque evidenziato un atteggiamento non collaborativo da parte di quest’ultimo, che avrebbe comunque dovuto operare con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall’interesse dell’impresa.

In ultimo punto, in merito all’accertamento dei danni lamentati dal lavoratore, la Corte ha anche ritenuto come il diritto del lavoratore al risarcimento del danno non professionale, biologico o esistenziale non possa prescindere da una specifica allegazione sulla natura e le caratteristiche dello stesso pregiudizio, e che il lavoratore non aveva provato alcunchè, fatta eccezione del danno alla professionalità la cui quantificazione determinata dal tribunale veniva considerata corretta.

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