Una recente sentenza del Tribunale di Lucca si sofferma sul comportamento del dipendente in malattia.
Secondo quanto sancito dalla recente sentenza del 17 marzo 2015 da parte del Tribunale di Lucca, il dipendente in malattia ha l’obbligo di comunicarlo in maniera tempestiva ed ha il contestuale obbligo di curarsi al meglio, per poter tornare al lavoro in tempi congrui. Pertanto, la pronuncia pone una stretta relazione tra la durata della malattia e il comportamento diligente del lavoratore, al quale è chiesta la massima accortezza circa la necessità di rimettersi in forma il prima possibile.
Ma in che modo i giudici toscani sono arrivati a una simile previsione?
Nella sentenza in questione il Tribunale di Lucca ha condannato il datore di lavoro al risarcimento di 18 mensilità nei confronti di un ex lavoratore licenziato, poichè assente da 11 giorni a causa di una contusione alla mano sinistra. Secondo il titolare il il dipendente in malattia non aveva fatto nulla per potersi assicurare una pronta guarigione, andando pertanto a contribuire ad allungare il periodo di assenza dal luogo di lavoro.
Quanto sopra non ha tuttavia prodotto la congruità del provvedimento di licenziamento, considerato che il Tribunale ha contestato non tanto l’aver messo alle calcagna del dipendente un investigatore privato che verificasse le condotte del lavoratore, quanto la sproporzione tra il comportamento (non qualificabile come “infedele”) e la sanzione. In aggiunta a quanto sopra, i giudici hanno ritenuto di assumere un atteggiamento più bonario, nella valutazione del fatto che le attività poste in essere dal dipendente – e contestate dal datore di lavoro quali produttive di una “ritardata guarigione” – erano semplicemente attività necessarie per la corretta gestione della famiglia, per quanto ritenute incompatibili per una pronta guarigione.
Nonostante ciò, la pronuncia toscana pone in essere alcune interessanti valutazioni, richiamando ad esempio il fatto che secondo quanto più volte pronunciato dalla Cassazione, il lavoratore è obbligato a non pregiudicare la propria guarigione in caso di malattia.
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