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Diritto di precedenza assunzioni: necessaria la richiesta, pena la perdita

Il Ministero del lavoro interviene per fare chiarezza sul diritto di precedenza assunzioni e relative comunicazioni.

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Il lavoratore che vanta il diritto di precedenza assunzioni deve manifestare, per iscritto, la volontà espressa di volersi avvalere di tale previsione entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, o tre mesi se il rapporto è stagionale. In mancanza, o nelle more dell’espressione per iscritto della volontà di avvalersi del diritto di precedenza, il datore di lavoro può ben assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli incentivi: è quanto emerge dal recente interpello 7/2016 del Ministero del lavoro.

diritto di precedenza assunzioni
image by Micolas

Rispondendo a esplicita domanda di Confindustria, il Ministero ha dunque fornito un importante chiarimento che, probabilmente, chiude la discussione rispetto a un margine di aleatorietà rimasto aperto dopo la Legge di Stabilità. In particolare, la domanda di Confindustria era relativa alla possibilità se un datore di lavoro potesse fruire dell’incentivo dell’esonero contributivo ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con rapporto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione con incentivo.

I dubbi della confederazione degli industriali nascono dall’art. 24 del dlgs n. 81/2015 (Jobs act), secondo cui “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

La norma, chiarisce il Ministero, ribadisce da una parte la necessità che il diritto di precedenza assunzioni deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto, e puntualizza – dall’altra parte – che il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”, con un termine ridotto a tre mesi nell’ipotesi di soggetti occupati a termine in attività stagionali e con riferimento alle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali.

Come ricordava anche il quotidiano Italia Oggi, riprendendo la nuova formulazione della norma in esame, il legislatore ha voluto stabilire che l’esercizio del diritto di precedenza “consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge”, e che se non c’è alcuna volontà espressa, non c’è nemmeno il diritto di precedenza sopra espresso. Non solo: come già segnalato, in mancanza o nelle more dell’espressione per iscritto di tale volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere.

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