La Corte di cassazione “punisce” il ricorso di un professionista lamentando l’eccessiva genericità delle fatture.
La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 7214 dello scorso 10 aprile, ha respinto il ricorso di un ingegnere che aveva dedotto le spese che aveva sostenuto per l’affidamento esterno della gestione del suo studio. Il motivo è abbastanza semplice: il professionista, tra le sue fatture ne aveva una con la semplice dicitura di “consulenza tecnica“. Un elemento che ha reso la fattura indeducibile, sulla base di una approfondita motivazione che andiamo ora a riassumere.
Ecco cosa ha deciso la Suprema Corte.
La sezione tributaria della Corte ha spiegato che è sul contribuente che grava l’onere di provare non solamente il requisito dell’inerenza dei costi, quanto anche la loro effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso la fornitura di documentazione di supporto dalla quale possa chiaramente ricavarsi – oltre che l’importo – anche la ragione della spesa (di cui non è sufficiente, dunque, la sola contabilizzazione).
In ultima analisi, non è necessario solamente che la prova dei costi deducibili sia documentata opportunamente, quanto anche la possibilità di dimostrare in essa la coerenza economica dei costi che sono stati sostenuti nell’attività di impresa, ove sia contestata dall’amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni (in difetto di tale prova, sottolineava la Corte, è negabile la deducibilità di parte del costo sproporzionato rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa).
Il punto più interessante è tuttavia, probabilmente, un altro: le fatture (e parimentiil contratto) relative al tipo di attività a fronte della quale le spese sono state sostenute devono essere attentamente dettagliate e circostanziate. In termini concreti, la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto potrebbe essere negata laddove in fattura sono indicati servizi generici e non specifici. Di fatti, precisa ancora il collegio di legittimità, se dalle indicazioni contenute nel documento di fattura non emerge in modo chiaro il collegamento del bene o del sevizio reso all’attività economica del contribuente che vorrebbe “scaricare” tale spesa, o le prestazioni non siano definite esattamente, spetterà al professionista dimostrare la relazione strumentale tra il costo e l’attività.
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